Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Malacarne impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) travisamento della prova e manifesta illogicità relativamente alla qualifica in cui l'imputato aveva presentato documenti (proprietario vs. responsabile dell'abuso); (2) inesistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, con richiamo all'eventuale rilevanza dell'art. 76 DPR 445/2000 e alla convinzione di esercitare un proprio diritto (presunto consenso del confinante e giudizio civile pendente); (3) motivazione meramente apparente e apodittica della Corte d'appello in ordine alla penale responsabilità; (4) mancata motivazione sulla responsabilità civile; (5) omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo ritenendolo fondato: la motivazione della sentenza impugnata era apodittica e non indicava le prove rilevanti né spiegava in che modo queste dimostrassero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; inoltre la Corte d'appello non si era confrontata con le ragioni che avevano portato all'assoluzione in primo grado. Per tali ragioni la sentenza d'appello è stata dichiarata affetta da nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla responsabilità penale né sulle altre censure (compresa l'applicazione dell'art. 131-bis), essendo prevalsa la nullità motivazionale.
Norme richiamate
Norma contestata per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; la Corte d'appello l'aveva ritenuta sussistente ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza di tale qualificazione a causa della nullità della motivazione
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Richiamato dal ricorrente come norma eventualmente più pertinente (falso nelle dichiarazioni sostitutive) rispetto all'art. 483 c.p.; la Corte di Cassazione registra la censura ma non decide nel merito
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Norma richiamata in relazione alla qualifica di 'responsabile dell'abuso' nell'ambito dei procedimenti edilizi; rilevanza fattuale nella disputa sull'identità del soggetto che ha presentato le pratiche e sul ruolo ricoperto dall'imputato
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento della decisione di annullamento: la norma consente di dichiarare la nullità della sentenza quando la motivazione sia meramente apparente o insufficiente; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse apodittica e quindi nulla ai sensi di questa disposizione
Richiesta dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione non si è pronunciata su tale eccezione perché ha annullato la sentenza per vizi motivazionali
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve descrivere chiaramente le prove ritenute rilevanti e spiegare, passo dopo passo, come da esse si ricavano gli elementi costitutivi del reato: assenza di tale percorso logico-giuridico rende la decisione annullabile per nullità motivazionale (art. 125 c.p.p.).
- Quando il fatto contestato riguarda dichiarazioni sostitutive, va attentamente valutata la differenza tra falsità ideologica (art. 483 c.p.) e falso nelle dichiarazioni sostitutive (art. 76 DPR 445/2000); la qualificazione giuridica influisce su elementi richiesti (es. dolo) e sulla competenza/portata della sanzione.
- Il giudice d'appello, nel modificare una pronuncia di proscioglimento in primo grado, è tenuto a confrontarsi esplicitamente con le ragioni che avevano portato all'assoluzione e a spiegare perché quelle valutazioni vengano superate dalle nuove emergenze probatorie.
- Le questioni civili connesse (risarcimento del danno) possono seguire un diverso iter rispetto alla responsabilità penale; se l'appello investe 'ai soli effetti civili' la decisione, la Cassazione può disporre il rinvio al giudice civile competente per valore.
- Se la motivazione è inadeguata, la Corte di Cassazione può annullare senza entrare nel merito degli altri profili (ad es. causa di non punibilità per particolare tenuità), per cui chi impugna deve sollevare anche profili motivazionali per ottenere restituzione in termini procedurali.
- In ipotesi di discordanza tra titolarità dell'immobile e responsabilità dell'abuso (proprietario vs. responsabile dell'opera), è importante documentare con chiarezza ruoli e qualifiche nelle pratiche amministrative (istanze, autocertificazioni, deleghe) perché queste determinano rilevanza penale e civile delle dichiarazioni
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