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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la conversione della pena pecuniaria applicata con decreto penale n.354/2003 per la contravvenzione prevista dall'art.186 c.2 lett.c) e 2-sexies C.d.S. nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.459, comma 1-ter c.p.p. Il GIP ha rigettato la richiesta ritenendo che la pena fosse stata condizionalmente sospesa e che pertanto operasse la preclusione prevista dall'art.58, comma 1 L.689/81 (come novellato dall'art.71 D.Lgs. n.150/2022), dichiarando la definitività/esecutività del decreto penale. La difesa ha impugnato per Cassazione denunciando carenza di motivazione e violazione di legge, rilevando che il rigetto avrebbe dovuto dar luogo al decreto di giudizio immediato e non alla dichiarazione di definitività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto illegittimo il comportamento del GIP che, dopo l'opposizione e la richiesta di sostituzione della pena, ha dichiarato esecutivo il decreto penale anziché promuovere il procedimento previsto dal codice. La Corte ha richiamato la regola secondo cui il decreto penale opposto perde natura di condanna anticipata e costituisce presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo; in caso di mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato (art.459, comma 1-ter c.p.p.) e non dichiarare la definitività del decreto penale. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato annullato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Livorno per nuovo esame, compresa la valutazione della richiesta di lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • art.459 comma 1-ter c.p.p.

    Regola la procedura successiva all'opposizione e alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva: il giudice che non accoglie la richiesta non può dichiarare esecutivo il decreto penale ma deve promuovere il procedimento (decreto di giudizio immediato) per consentire il contraddittorio.

  • art.461 c.p.p.

    Richiamato nella vicenda quale norma connessa alla gestione dell'opposizione e dei rimedi; nella censura difensiva è invocato come base per l'obbligo di attivare il giudizio immediato in caso di mancata ammissione della sostituzione.

  • art.464 comma terzo c.p.p.

    Prevede che, dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio, il giudice che procede revoca il decreto penale 'ex nunc', confermando che l'opposizione trasforma il decreto in presupposto per un procedimento autonomo.

  • art.186 C.d.S. (comma 2 lett.c) e 2-sexies)

    Norma incriminatrice alla base della sanzione pecuniaria contestata; il riferimento identifica il tipo di illecito sulla quale è stato emesso il decreto penale impugnato.

  • art.58 comma 1 L.689/81

    Norma sulla preclusione rispetto a determinati benefici sanzionatori; il GIP ha invocato tale preclusione (come interpretata alla luce delle novellature) per ritenere inammissibile la sostituzione, ma la Corte richiede che tale valutazione non determini l'illegittima dichiarazione di definitività del decreto opposto.

  • art.71 D.Lgs. n.150/2022 e art.28 D.Lgs. 10/10/2022 n.150

    Novellano la disciplina procedurale introducendo la regola generale sull'istanza di pena sostitutiva dopo decreto penale; la Corte sottolinea che la nuova disciplina rende abnorme il provvedimento che rigetta la richiesta senza emettere il decreto di giudizio immediato.

Massime di principio

  • Se l'imputato si oppone al decreto penale e chiede la sostituzione della pena pecuniaria con lavoro di pubblica utilità ex art.459 c.1-ter, il GIP che non accoglie l'istanza non può dichiarare il decreto penale definitivo/esecutivo, ma deve emettere il decreto di giudizio immediato per consentire il contraddittorio.
  • Il decreto penale opposto perde la funzione di condanna anticipata e diventa presupposto per un giudizio autonomo; il giudice che procede dovrà revocarlo 'ex nunc' dopo aver verificato la regolarità dell'instaurazione del giudizio (art.464 c.3).
  • La preclusione derivante da norme come l'art.58 L.689/81 non può tradursi automaticamente in negazione del diritto al contraddittorio: il giudice deve comunque attivare le procedure previste dal codice (decreto di giudizio immediato) prima di concludere il procedimento.
  • Un provvedimento che dichiara esecutivo un decreto penale impugnabile dopo opposizione è abnorme e annullabile in Cassazione; occorre motivazione chiara e rispetto della nuova disciplina introdotta dalla riforma che favorisce soluzioni deflattive ma non a scapito del diritto di difesa.
  • In casi simili, gli avvocati dovrebbero invocare esplicitamente la pronuncia del decreto di giudizio immediato se il GIP rigetta la richiesta di pena sostitutiva, ed impugnare il provvedimento che dichiari la definitività del decreto penale.

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