Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la conferma in appello di condanne per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Le censure erano articolate per ciascuno: contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'affectio societatis (Rachdi, Kola, Mziar, Qoshku), richiesta di derubricazione di singole cessioni al minor illecito ex art. 73 comma 5 (Qoshku), deduzioni sull'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di appello e sulla mancata valutazione critica dei motivi di gravame, contestazione della gestione del patteggiamento/accordo ai sensi dell'art. 599-bis (Tuku, Lecini), eccezioni sulla presunta rinuncia o inesatta rinuncia ai motivi (Deda) e varie doglianze in ordine alla qualificazione del ruolo (corriere, acquirente stabile, organizzatore) rispetto alla fattispecie associativa ex art. 74.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi esaminati e ha confermato il quadro probatorio e le censure rigettate dalla Corte d'appello. In dettaglio: Rachdi Othmane: confermata la partecipazione come "stabile destinatario" e rivenditore, idoneità degli elementi intercettivi a provare l'affidamento stabile; Deda Zef e Tuku Valentin: rigettati i rilievi relativi alla procedura sul patteggiamento e alla carenza di prova dell'associazione; per Tuku confermata la cessione contestata sulla base di intercettazioni e video; Lecini Alfred: la pena indicata in appello corrispondeva al verbale di udienza; Kola Taulant: riconosciuta la partecipazione al sodalizio in base al numero di consegne e al legame con Deda; Khair Said e Achab Mohammed: confermati i ruoli rispettivamente di corriere e di acquirente stabile che favoriva il ciclo di approvvigionamento; El Mziar Khalid: ritenuto acquirente fidelizzato la cui condotta dimostra adesione stabile; Qoshku Erald: partecipazione come corriere nell'organizzazione articolata e mancata derubricazione giustificata da quantitativi e frequenza delle cessioni. Conseguentemente i ricorsi furono dichiarati inammissibili/manifestamente infondati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e degli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p. (la sentenza richiama la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Qualifica l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiama che per integrare il reato di associazione serve un "quid pluris": struttura organizzata, stabilità del vincolo e contribuzione operativa al programma criminoso, non meramente accordi occasionali.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sulle condotte di detenzione e spaccio. La Corte distingue tra il reato di spaccio continuato e la fattispecie associativa (art. 74) e valuta la possibile derubricazione al comma 5 quando le modalità e le quantità giustifichino la minore gravità.
Disciplina dell'accordo (patteggiamento) e della sua efficacia in appello. La Corte afferma che non sussiste incompatibilità del giudice che rifiuti una proposta di concordato sui motivi d'appello; il rigetto non comporta automaticamente nullità o incompatibilità.
cod. proc. pen., art. 606 (lett. b, c, e)
Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione: vizio di legge, error in iudicando e insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La Corte valuta che le censure sollevate non superano il vaglio di legittimità essendo basate su diversa valutazione critica del compendio probatorio, non su errori di diritto o carenza totale della motivazione.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto l'applicazione di tale norma nei confronti dei ricorrenti.
Costituzione, artt. 3, 25, 97, 111
Richiamate nella valutazione della manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina del patteggiamento (art. 599-bis). La Corte reputa infondata la questione che avrebbe messo in dubbio la compatibilità con tali principi costituzionali.
Massime di principio
- Per configurare il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non basta la mera partecipazione a singole cessioni: è necessario un "quid pluris" (organizzazione stabile, ripartizione di ruoli, mezzi dedicati, struttura continuativa) che dimostri adesione al programma criminoso.
- Acquisti regolari e continuativi di stupefacente, la rivendita a terzi e la funzione di collegamento con i vertici possono provare la partecipazione all'associazione anche se l'imputato agisce come "cliente" se tali condotte determinano un affidamento stabile del gruppo su di lui (acquirente fidelizzato).
- La qualifica di corriere o di intermediario emerge da elementi fattuali come numero e frequenza delle consegne, rapporti organizzativi con i vertici, uso di mezzi/procedure volte a eludere controlli (telefoni non intercettabili, automezzi non intestati): tali indizi, se coerenti, giustificano la ricostruzione associativa.
- In sede di Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del compendio probatorio per proporre una lettura alternativa dei fatti; occorre dimostrare vizi di legge o carenze motivazionali specifiche e non risolvibili con diversa valutazione delle prove.
- La rinuncia espressa a determinati motivi in sede di appello rende inammissibili le relative doglianze in cassazione; occorre attenzione a ciò che è stato effettivamente rinunciato nei verbali.
- Il rifiuto da parte del giudice d'appello di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis non crea di per sé incompatibilità del giudice; la legittimità costituzionale di tale disciplina è stata ritenuta infondata quando sollevata come questione generale.
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