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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso la conferma in appello di condanne per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Le censure erano articolate per ciascuno: contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'affectio societatis (Rachdi, Kola, Mziar, Qoshku), richiesta di derubricazione di singole cessioni al minor illecito ex art. 73 comma 5 (Qoshku), deduzioni sull'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di appello e sulla mancata valutazione critica dei motivi di gravame, contestazione della gestione del patteggiamento/accordo ai sensi dell'art. 599-bis (Tuku, Lecini), eccezioni sulla presunta rinuncia o inesatta rinuncia ai motivi (Deda) e varie doglianze in ordine alla qualificazione del ruolo (corriere, acquirente stabile, organizzatore) rispetto alla fattispecie associativa ex art. 74.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi esaminati e ha confermato il quadro probatorio e le censure rigettate dalla Corte d'appello. In dettaglio: Rachdi Othmane: confermata la partecipazione come "stabile destinatario" e rivenditore, idoneità degli elementi intercettivi a provare l'affidamento stabile; Deda Zef e Tuku Valentin: rigettati i rilievi relativi alla procedura sul patteggiamento e alla carenza di prova dell'associazione; per Tuku confermata la cessione contestata sulla base di intercettazioni e video; Lecini Alfred: la pena indicata in appello corrispondeva al verbale di udienza; Kola Taulant: riconosciuta la partecipazione al sodalizio in base al numero di consegne e al legame con Deda; Khair Said e Achab Mohammed: confermati i ruoli rispettivamente di corriere e di acquirente stabile che favoriva il ciclo di approvvigionamento; El Mziar Khalid: ritenuto acquirente fidelizzato la cui condotta dimostra adesione stabile; Qoshku Erald: partecipazione come corriere nell'organizzazione articolata e mancata derubricazione giustificata da quantitativi e frequenza delle cessioni. Conseguentemente i ricorsi furono dichiarati inammissibili/manifestamente infondati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e degli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p. (la sentenza richiama la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Qualifica l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiama che per integrare il reato di associazione serve un "quid pluris": struttura organizzata, stabilità del vincolo e contribuzione operativa al programma criminoso, non meramente accordi occasionali.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sulle condotte di detenzione e spaccio. La Corte distingue tra il reato di spaccio continuato e la fattispecie associativa (art. 74) e valuta la possibile derubricazione al comma 5 quando le modalità e le quantità giustifichino la minore gravità.

  • cod. proc. pen., art. 599-bis

    Disciplina dell'accordo (patteggiamento) e della sua efficacia in appello. La Corte afferma che non sussiste incompatibilità del giudice che rifiuti una proposta di concordato sui motivi d'appello; il rigetto non comporta automaticamente nullità o incompatibilità.

  • cod. proc. pen., art. 606 (lett. b, c, e)

    Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione: vizio di legge, error in iudicando e insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La Corte valuta che le censure sollevate non superano il vaglio di legittimità essendo basate su diversa valutazione critica del compendio probatorio, non su errori di diritto o carenza totale della motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto l'applicazione di tale norma nei confronti dei ricorrenti.

  • Costituzione, artt. 3, 25, 97, 111

    Richiamate nella valutazione della manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina del patteggiamento (art. 599-bis). La Corte reputa infondata la questione che avrebbe messo in dubbio la compatibilità con tali principi costituzionali.

Massime di principio

  • Per configurare il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non basta la mera partecipazione a singole cessioni: è necessario un "quid pluris" (organizzazione stabile, ripartizione di ruoli, mezzi dedicati, struttura continuativa) che dimostri adesione al programma criminoso.
  • Acquisti regolari e continuativi di stupefacente, la rivendita a terzi e la funzione di collegamento con i vertici possono provare la partecipazione all'associazione anche se l'imputato agisce come "cliente" se tali condotte determinano un affidamento stabile del gruppo su di lui (acquirente fidelizzato).
  • La qualifica di corriere o di intermediario emerge da elementi fattuali come numero e frequenza delle consegne, rapporti organizzativi con i vertici, uso di mezzi/procedure volte a eludere controlli (telefoni non intercettabili, automezzi non intestati): tali indizi, se coerenti, giustificano la ricostruzione associativa.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del compendio probatorio per proporre una lettura alternativa dei fatti; occorre dimostrare vizi di legge o carenze motivazionali specifiche e non risolvibili con diversa valutazione delle prove.
  • La rinuncia espressa a determinati motivi in sede di appello rende inammissibili le relative doglianze in cassazione; occorre attenzione a ciò che è stato effettivamente rinunciato nei verbali.
  • Il rifiuto da parte del giudice d'appello di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis non crea di per sé incompatibilità del giudice; la legittimità costituzionale di tale disciplina è stata ritenuta infondata quando sollevata come questione generale.

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