Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'istituto della "messa alla prova" / della condotta riparatoria (art.162-ter c.p.) e, conseguentemente, l'erroneo proscioglimento ai sensi dell'art.469 c.p.p., poiché il reato contestato (lesioni stradali aggravate ex art.590-bis, comma 2 c.p., con guida in stato di ebbrezza) è procedibile d'ufficio quando è integrata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza oltre la soglia (art.186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992), sicché non ricorreva la condizione di procedibilità a querela necessaria per l'applicazione dell'art.162-ter.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, dichiarando che l'art.162-ter c.p. è applicabile solo nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione; nell'ipotesi in esame l'aggravante per ebbrezza rendeva il reato procedibile d'ufficio e quindi inapplicabile la causa di estinzione prevista dall'art.162-ter. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Savona per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art.162-ter cod.pen.
L'istituto della condotta riparatoria può essere applicato solo nei reati procedibili a querela soggetta a remissione; non è applicabile se il reato è procedibile d'ufficio per la presenza di aggravanti.
art.590-bis cod.pen. (comma 2)
La fattispecie di lesioni stradali aggravate quando è presente la guida in stato di ebbrezza può configurare una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.
art.186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992
Stabilisce il limite di alcolemia (e la definizione di stato di ebbrezza) che, se superato, integra la circostanza aggravante rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio.
art.469 cod.proc.pen.
Norma processuale che dispone il proscioglimento; qui il suo ricorso è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un'applicazione impropria dell'art.162-ter.
d.lgs. 10/2022 (riforma Cartabia)
La novella ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie (ripristinando in alcuni casi la procedibilità a querela); tuttavia la Corte rileva che tale procedibilità è esclusa quando ricorrono le aggravanti previste dalla norma stessa.
Massime di principio
- L'istituto della condotta riparatoria (art.162-ter c.p.) è utilizzabile solo per reati procedibili a querela soggetta a remissione: occorre sempre verificare la natura della procedibilità prima di applicarla.
- Se il fatto integra un'aggravante espressamente prevista che rende il reato procedibile d'ufficio, non è possibile estinguere il reato mediante condotta riparatoria o ottenere un proscioglimento basato su tale causa di estinzione.
- Al momento della formulazione dell'atto di accusa è cruciale indicare correttamente le circostanze aggravanti; l'eventuale presenza in capo all'imputato di condizioni che determinano la procedibilità d'ufficio impedisce rimedi deflattivi tipici dei procedimenti a querela.
- Le modifiche normative (es. riforme come la Cartabia) possono riaprire o restringere la procedibilità a querela per alcune fattispecie, ma le eccezioni previste dalla stessa norma (aggravanti) mantengono la procedibilità d'ufficio: va valutata l'effettiva applicabilità della novella al caso concreto.
- Per la difesa: verificare subito se il fatto è stato qualificato con aggravanti che escludono la querela; in caso di applicazione impropria di istituti estintivi si può proporre impugnazione per ottenere l'annullamento.
- Per il pubblico ministero: se l'ipotesi concreta integra aggravanti che comportano procedibilità d'ufficio, non proporre o accogliere soluzioni che richiedono la procedibilità a querela (es. condotta riparatoria), pena annullamento in sede di legittimità.
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