Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'istituto della "messa alla prova" / della condotta riparatoria (art.162-ter c.p.) e, conseguentemente, l'erroneo proscioglimento ai sensi dell'art.469 c.p.p., poiché il reato contestato (lesioni stradali aggravate ex art.590-bis, comma 2 c.p., con guida in stato di ebbrezza) è procedibile d'ufficio quando è integrata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza oltre la soglia (art.186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992), sicché non ricorreva la condizione di procedibilità a querela necessaria per l'applicazione dell'art.162-ter.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, dichiarando che l'art.162-ter c.p. è applicabile solo nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione; nell'ipotesi in esame l'aggravante per ebbrezza rendeva il reato procedibile d'ufficio e quindi inapplicabile la causa di estinzione prevista dall'art.162-ter. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Savona per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art.162-ter cod.pen.

    L'istituto della condotta riparatoria può essere applicato solo nei reati procedibili a querela soggetta a remissione; non è applicabile se il reato è procedibile d'ufficio per la presenza di aggravanti.

  • art.590-bis cod.pen. (comma 2)

    La fattispecie di lesioni stradali aggravate quando è presente la guida in stato di ebbrezza può configurare una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.

  • art.186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992

    Stabilisce il limite di alcolemia (e la definizione di stato di ebbrezza) che, se superato, integra la circostanza aggravante rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio.

  • art.469 cod.proc.pen.

    Norma processuale che dispone il proscioglimento; qui il suo ricorso è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un'applicazione impropria dell'art.162-ter.

  • d.lgs. 10/2022 (riforma Cartabia)

    La novella ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie (ripristinando in alcuni casi la procedibilità a querela); tuttavia la Corte rileva che tale procedibilità è esclusa quando ricorrono le aggravanti previste dalla norma stessa.

Massime di principio

  • L'istituto della condotta riparatoria (art.162-ter c.p.) è utilizzabile solo per reati procedibili a querela soggetta a remissione: occorre sempre verificare la natura della procedibilità prima di applicarla.
  • Se il fatto integra un'aggravante espressamente prevista che rende il reato procedibile d'ufficio, non è possibile estinguere il reato mediante condotta riparatoria o ottenere un proscioglimento basato su tale causa di estinzione.
  • Al momento della formulazione dell'atto di accusa è cruciale indicare correttamente le circostanze aggravanti; l'eventuale presenza in capo all'imputato di condizioni che determinano la procedibilità d'ufficio impedisce rimedi deflattivi tipici dei procedimenti a querela.
  • Le modifiche normative (es. riforme come la Cartabia) possono riaprire o restringere la procedibilità a querela per alcune fattispecie, ma le eccezioni previste dalla stessa norma (aggravanti) mantengono la procedibilità d'ufficio: va valutata l'effettiva applicabilità della novella al caso concreto.
  • Per la difesa: verificare subito se il fatto è stato qualificato con aggravanti che escludono la querela; in caso di applicazione impropria di istituti estintivi si può proporre impugnazione per ottenere l'annullamento.
  • Per il pubblico ministero: se l'ipotesi concreta integra aggravanti che comportano procedibilità d'ufficio, non proporre o accogliere soluzioni che richiedono la procedibilità a querela (es. condotta riparatoria), pena annullamento in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.