Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla condannata contro la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile, in concorso con altri, della detenzione ai fini di spaccio di cocaina (gr. 453,4 e gr. 166) commessa il 21/09/2017. Venivano dedotti: (i) vizio di motivazione circa l'affermazione della responsabilità (la Corte avrebbe fondato la condanna su intercettazioni non puntualmente datate e su dichiarazioni che non provavano il coinvolgimento della ricorrente; la sola presenza della droga in luogo accessibile non prova il concorso attivo), (ii) omessa risposta alla richiesta di derubricazione in favore della fattispecie meno grave (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità, confermando che il giudice di rinvio possiede pieni poteri di cognizione e che la Corte d'appello ha riconsiderato compiutamente il compendio probatorio (intercettazioni in carcere del 20/09/2017, l'interrogatorio e le contraddizioni di Matteo Calonico, il rinvenimento di un biglietto con annotazioni che richiamavano il quantitativo di 453,4 g), deducendo ruolo attivo della Rosamilia nella detenzione e nella restituzione della parte più grande della sostanza. Quanto alla derubricazione, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato: la sentenza di primo grado aveva già escluso la fattispecie del comma 5 per il significativo dato ponderale e il contesto di traffico su vasta scala. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali nonché al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per il concorso di persone nel reato: la condanna è stata fondata sull'attribuzione di un ruolo concorsuale della ricorrente nel traffico di stupefacenti.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma principale in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto configurabile il reato più grave (detenzione ai fini di spaccio) e ha respinto la derubricazione alla fattispecie più lieve del comma 5 in ragione del quantitativo e del contesto.
Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23
Richiamata indirettamente in relazione al contesto delinquenziale (detenzione di armi e collegamenti processuali con gli imputati) emerso nell'istruttoria.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Riferimento alla motivazione impugnata: la Cassazione ha valutato la fondatezza dei motivi di cassazione e ha ritenuto alcune censure inammissibili o manifestamente infondate.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa della parte; la Corte ha irrogato l'onere di €3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare l'applicazione dell'onere alla Cassa delle Ammende, secondo i criteri di responsabilità processuale della parte.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio (dopo annullamento per vizio di motivazione) ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare l'intero compendio probatorio; non è vincolato ai soli punti indicati dalla sentenza rescindente.
- La semplice presenza di droga in un luogo della casa accessibile ai conviventi non è automaticamente sufficiente a provare il concorso attivo: è necessaria una valutazione complessiva di elementi che dimostrino un ruolo attivo (comunicazioni, annotazioni contabili, comportamenti diretti di gestione o restituzione della sostanza).
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di coimputati possono, se chiaramente collegate e coerenti con il resto delle prove (documenti, annotazioni, contraddizioni nelle dichiarazioni), costituire base per ritenere la responsabilità anche di un convivente.
- La richiesta di derubricazione (es. art. 73 comma 5) richiede una valutazione sul dato ponderale e sul contesto: quantitativi rilevanti e indici di traffico organizzato rendono più difficile la derubricazione a fattispecie meno grave.
- L'omesso esame formale di un motivo di appello può essere considerato implicitamente assorbito se la motivazione della sentenza rende incompatibile o superflua la censura; ciò non impedisce la rilevazione di vizi quando la mancata disamina incida effettivamente sulla decisione.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa della parte, il giudice può disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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