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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. In Cassazione la difesa ha proposto ricorso denunciando plurimi profili di illegittimità; successivamente, con istanza e procura speciale, il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo stata sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari come richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., per effetto della rinuncia all'impugnazione validamente dichiarata e depositata. Non è stata pronunciata condanna alle spese né l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, in quanto la rinuncia è stata riconosciuta come conseguente a una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, richiamando giurisprudenza consolidata (tra cui sez.1, n.15908/2024 e n.13607/2010). Decisione resa a Roma il 19 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d)

    La norma prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'impugnante; la Corte l'ha applicata perché il ricorrente ha rinunciato validamente al ricorso durante il corso del procedimento.

  • giurisprudenza della Cassazione

    Sez.1, n.15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv.286624); n.13607 del 10/12/2010 (Valentini, Rv.249916)

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se l'oggetto dell'impugnazione viene soddisfatto nel frattempo (es. sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva), il ricorrente può dichiarare rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte dichiarerà inammissibile il ricorso per rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinuncia deve essere formalmente valida (depositata in cancelleria, effettuata dal difensore munito di regolare procura o procura speciale) per determinare l'inammissibilità.
  • Quando la rinuncia è motivata da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta di regola condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
  • Se la rinuncia è strategica o la sopravvenuta causa è contestabile (es. imputabile al ricorrente), il giudice potrebbe valutare diversamente la liquidazione delle spese; è quindi importante documentare la natura non imputabile dell'evento sopravvenuto.
  • Prima di proporre ricorso è utile valutare tempestivamente se la situazione sostanziale potrebbe mutare (es. richiesta di sostituzione di misura accolta), per evitare oneri e per consentire una rinuncia valida qualora l'interesse venga meno.

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