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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art.189, commi 6 e 7, C.d.S. Contestava: 1) per l'omessa fermata (c.6) la mancanza dell'elemento soggettivo perché i conducenti si erano fermati e avevano parlato, e l'imputato si era allontanato solo dopo che l'altro aveva fotografato la targa e ottenuto il certificato assicurativo; 2) per l'omessa assistenza (c.7) l'assenza di elementi processuali che dimostrassero danni immediati alla persona offesa, dato che le lesioni emersero successivamente (ricovero/accertamenti ospedalieri) e parte delle lesioni al piede furono procurate dallo stesso offeso nel tentativo di fermare l'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi nella parte relativa alla qualificazione della fuga (art.189 c.6), confermando che la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo della fuga (l'imputato si era sottratto all'identificazione una volta appreso di essere privo di copertura assicurativa). Ha invece accolto la censura relativa all'omessa assistenza (art.189 c.7), ritenendo la motivazione della Corte d'appello carente e illogica perché aveva basato la prevedibilità delle lesioni su accertamenti posteriori all'allontanamento. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di cui all'art.189 c.7 C.d.S. e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio; il ricorso è stato per il resto rigettato.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.189

    art.189, commi 6 e 7 C.d.S.

    Il comma 6 sanziona l'"omessa fermata" (fuga) ed è reato di pericolo astratto: non richiede la prova di un danno effettivo alle persone ma la percezione, da parte del conducente, di aver cagionato un sinistro idoneo a arrecare danno, valutata con riferimento al momento dell'allontanamento. Il comma 7 punisce l'"omessa prestazione di assistenza" e richiede che, al momento dell'allontanamento, sussista un bisogno effettivo dell'investito (lesioni o pericolo concretizzato) percepibile obiettivamente; non è sufficiente un mero sospetto ex post basato su successivi accertamenti clinici.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    es. sez.4, n.3783/2014 Balboni; sez.4, 25/11/1999 n.5416 Sitia; sez.4, n.4380/1994; sez.4, n.5510/2012 Meta; sez.4, n.23177/2016 Triche; sez.4, n.33772/2017 Dentice di Accadia Capozzi; sez.4, n.18748/2022 Manganelli

    La giurisprudenza distingue nettamente le due fattispecie (fuga e mancata assistenza), stabilendo che il giudizio sull'elemento psicologico deve essere svolto con riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite al momento dell'allontanamento. Per la fuga è sufficiente la consapevolezza oggettiva di aver causato un sinistro idoneo a recare danno; per l'omessa assistenza è invece necessario che il bisogno dell'investito sia effettivo e percepibile prima della partenza, non apprezzabile 'ex post' tramite successivi accertamenti medici.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra omessa fermata (art.189 c.6) e omessa assistenza (art.189 c.7): sono reati autonomi con requisiti diversi.
  • L'elemento soggettivo va valutato al momento dell'allontanamento sulla base delle circostanze oggettive concretamente percepite dal conducente, non sulla base di accertamenti successivi.
  • Per la fuga (c.6) non è necessario dimostrare un danno effettivo alla persona: è sufficiente che il conducente abbia percepito di essere coinvolto in un sinistro idoneo a arrecare danno e si sia sottratto all'identificazione.
  • Per l'omessa assistenza (c.7) è richiesta l'esistenza di un bisogno effettivo dell'investito (lesioni o pericolo concretizzato) percepibile prima dell'allontanamento; la mancanza di evidenti lesioni immediate o la presenza di terzi che già prestano soccorso possono escludere il reato.
  • Se la motivazione della decisione non documenta oggettivamente ciò che il conducente poteva e doveva percepire al momento della sua partenza, la condanna per omessa assistenza è vulnerabile e può essere annullata con rinvio.
  • Comportamenti quali fermarsi brevemente e scambiare informazioni possono non escludere la fuga se l'allontanamento avviene prima del completamento dell'identificazione e per il chiaro intento di sottrarsi alle conseguenze (es. per mancata copertura assicurativa).

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