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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un depuratore per il trattamento di rifiuti liquidi e liquami, iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Mortara. Dopo una prima DOCFA e un precedente accertamento con attribuzione di nuova rendita, la parte contribuente ha presentato una nuova DOCFA a seguito della disciplina sugli 'imbullonati' di cui alla L. 208/2015, chiedendo la rideterminazione della rendita e il passaggio della categoria da D/1 a D/7. L’Agenzia ha rettificato il classamento proposto, attribuendo una rendita superiore e includendo nel computo anche il lastrico solare su cui era installato un impianto fotovoltaico. La CTR ha confermato l’annullamento dell’atto ritenendo insufficiente la motivazione dell’avviso, soprattutto quanto alla valorizzazione del suolo e del lastrico solare. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, sostenendo che, in materia DOCFA, la motivazione dell’avviso sarebbe stata sufficiente perché limitata ai dati oggettivi e alla diversa valutazione tecnica; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 111 Cost., lamentando che la CTR non avesse esposto un reale percorso logico-giuridico. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per errata individuazione del destinatario della notifica e contestando nel merito l’inclusione del lastrico solare e di altri valori nella stima.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla contribuente, ritenendo che l’eventuale erronea indicazione della parte destinataria nel ricorso/notifica non comporti nullità o inammissibilità quando l’atto, complessivamente letto, consenta di individuare chiaramente la parte interessata e abbia comunque raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi. Nel merito, la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente: la decisione di merito non spiegava le ragioni della conferma dell’annullamento per difetto di motivazione dell’avviso, né affrontava realmente la questione dell’inclusione del lastrico solare nella stima. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte richiama la norma tra quelle dedotte nel primo motivo, ma non ne affronta il merito perché il motivo è assorbito; resta richiamato il tema dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione dell’atto amministrativo; la Corte non si pronuncia sul punto per assorbimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sul tema della motivazione dell’avviso DOCFA.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte la richiama come parametro dell’obbligo di esposizione dei motivi in fatto e in diritto nelle sentenze tributarie.

  • art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma che rende applicabile l’art. 36 del decreto anche al giudizio di appello tributario.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l’erronea indicazione della parte nel ricorso non determina in sé nullità o inammissibilità se l’atto è comunque riferibile alla parte interessata.

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato come base normativa della rideterminazione della rendita catastale in tema di 'imbullonati'.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per il criterio interpretativo utilizzato nel delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio in cui la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali radicali.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della parte destinataria o interessata non comporta di per sé nullità o inammissibilità quando, dalla lettura complessiva dell’atto, la riferibilità alla parte corretta sia chiara e l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo difensivo.
  • La motivazione è solo apparentemente tale, e quindi nulla, quando esiste graficamente ma non consente di comprendere le ragioni della decisione né l’iter logico seguito dal giudice, impedendo ogni controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario la sentenza deve esporre in modo intelligibile le ragioni della decisione; non è sufficiente una formula conclusiva o il semplice richiamo all’infondatezza dell’appello senza affrontare i punti decisivi della controversia.
  • Quando il motivo di ricorso colpisce validamente un vizio processuale o motivazionale assorbente, le ulteriori censure di merito restano assorbite e non devono essere esaminate.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto alle anomalie costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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