Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa di una società, recuperando a tassazione euro 78.031 sul presupposto che nell'esercizio 2007 non fossero stati contabilizzati ricavi riferiti a un cantiere e che la distinta delle rimanenze finali, relativa a più cantieri, non fosse conforme all'art. 92 TUIR perché non riportava analiticamente gli importi attribuiti ai singoli cantieri. Il maggior reddito societario era stato poi imputato pro quota ai soci. I contribuenti avevano impugnato l'avviso; la C.T.P. aveva accolto i ricorsi, ma la C.T.R., su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione la società e i soci deducevano: 1) motivazione apparente/perplessa e nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando che la C.T.R. avesse riformato apoditticamente la decisione senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto della ripresa fiscale e dell'inattendibilità della sentenza di primo grado; 2) vizio di extrapetizione; 3) violazione degli artt. 85 e 109 TUIR. Nel corso del giudizio, alcuni ricorrenti avevano aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7 d.l. 119/2018, con conseguente cessazione della materia del contendere per costoro.
La decisione
Per i soci che avevano aderito alla definizione agevolata, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con spese a loro carico in quanto anticipate. Per la società e per il socio che non risulta aver definito la controversia, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della C.T.R. affetta da grave difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; i motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito; la sua totale inadeguatezza integra nullità
il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza può essere fatto valere come error in procedendo
richiamato quale parametro della pretesa fiscale in tema di rimanenze finali; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché assorbe il motivo
norma invocata nel terzo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo
norma invocata nel terzo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo
artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
disciplinano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; l'adesione comporta cessazione della materia del contendere per i ricorrenti aderenti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di appello che riformi la decisione di primo grado deve esporre in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto poste a base della diversa conclusione; una motivazione solo assertiva, apodittica o intrinsecamente perplessa determina nullità della decisione.
- Il vizio di motivazione apparente è rilevante come nullità della sentenza quando non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e impedisce il controllo sulla correttezza della decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della sentenza impugnata, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito della pretesa tributaria.
- L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti determina, per le parti che vi abbiano validamente aderito, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- In tema di rimanenze e ricavi d'impresa, la ripresa fiscale deve essere sorretta da un accertamento motivato e intelligibile circa il nesso tra dati contabili, cantieri considerati e criterio di imputazione dei valori; il mero richiamo a risultanze processuali non spiegate non è sufficiente.
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