Cassazione Civile, Ordinanza n. 22916/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Due investitori avevano agito contro l'intermediario che aveva eseguito ordini di acquisto di titoli obbligazionari emessi da diversi soggetti esteri e italiani, chiedendo in primo grado la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi, oppure la nullità degli acquisti per violazione di obblighi informativi, o ancora l'annullamento per conflitto di interessi e vizio del consenso, con condanna alla restituzione della somma investita. La Corte d'appello aveva respinto l'appello, dichiarando inammissibili come nuove alcune domande di nullità proposte solo in appello e confermando nel merito l'assenza di prova del nesso causale tra omissioni informative e danno, l'assenza di conflitto di interessi e l'inesistenza di un vizio del consenso. In cassazione gli investitori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. e 345 c.p.c., sostenendo che le nuove ragioni di nullità dedotte in appello erano comunque rilevabili d'ufficio; 2) violazione della normativa TUF e Consob sugli obblighi informativi, contestando l'idea che l'intermediario fosse esonerato dagli obblighi perché l'investitore sarebbe stato qualificato o esperto; 3) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni, per avere la Corte territoriale escluso il nesso causale tra omissioni informative e scelta di investimento; 4) censura analoga sul conflitto di interessi; 5) nullità della motivazione per avere negato il nesso causale in modo apparente o mancante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ribadito che la domanda di nullità contrattuale è unica e autodeterminata, sicché in appello possono essere dedotte nuove ragioni di nullità senza mutare petitum e causa petendi, purché non vi sia giudicato interno sulla validità del contratto. Nel caso concreto ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla non nullità degli ordini di acquisto, perché la riproposizione in appello della domanda di nullità aggrediva proprio tale accertamento. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, i restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza, poiché riguardava domande subordinate rimaste assorbite e comunque riproponibili davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la nullità del contratto può essere fatta valere anche in appello con nuove ragioni, purché non si sia formato giudicato interno sulla validità del contratto
richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale
richiamato in relazione al divieto di domande nuove in appello; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una vera domanda nuova, trattandosi di diversa deduzione a sostegno della medesima domanda di nullità
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 6 e 21
invocati dai ricorrenti per gli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento
Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, artt. 29 e 31
invocati dai ricorrenti per gli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti del cliente
art. 23, comma 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato dai ricorrenti sul tema della prova nei giudizi relativi ai servizi di investimento
richiamato per il riparto dell'onere della prova sul nesso causale e sugli adempimenti dell'intermediario
richiamato in materia di presunzioni semplici nella prova del nesso causale
richiamato in materia di presunzioni semplici nella prova del nesso causale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso incidentale inammissibile
Massime di principio
- La domanda di nullità contrattuale ha natura autodeterminata: essa è individuata dal petitum di accertamento della nullità del contratto e non dal singolo vizio dedotto; di conseguenza, in appello possono essere prospettate nuove cause di nullità senza che ciò comporti, di per sé, una domanda nuova.
- Il limite alla deduzione di nuove ragioni di nullità in appello è costituito dal giudicato interno sulla validità del contratto; se l'impugnazione investe proprio l'accertamento di non nullità compiuto in primo grado, il giudicato interno non si forma.
- Nel giudizio di impugnazione relativo a servizi di investimento, la valutazione del nesso causale tra omissioni informative dell'intermediario e scelta dell'investitore resta questione decisiva, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito perché l'accoglimento del primo motivo ha reso assorbite le ulteriori censure.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando la parte non sia soccombente sulle questioni poste e le domande subordinate siano state soltanto assorbite, restando comunque riproponibili davanti al giudice di rinvio.
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