Cassazione Civile, Ordinanza n. 22822/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società venditrice aveva convenuto in giudizio il notaio chiedendo il risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale, deducendo che, in occasione della stipula contestuale di un contratto di compravendita immobiliare e di un contratto di mutuo fondiario, il professionista aveva omesso di inserire nel mutuo l'ordine irrevocabile di pagamento diretto alla venditrice della somma mutuata, nonostante nel rogito di vendita fosse indicato che il prezzo sarebbe stato pagato con il ricavato del mutuo. Secondo la società, tale omissione aveva impedito l'incasso del prezzo e le aveva fatto perdere la possibilità di stipulare, il giorno successivo, un diverso rogito di rilevante valore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto osservando, da un lato, che mancava il collegamento negoziale tra i due contratti per difetto del requisito soggettivo, dall'altro che la venditrice era estranea al contratto di mutuo e che, in ogni caso, non era stato impugnato il capo sulla mancata prova dell'an e del quantum del danno, con formazione del giudicato interno. In cassazione la società ha articolato due motivi: violazione dei doveri del notaio ex artt. 1175, 1176 e 2230 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la responsabilità professionale; violazione dell'art. 1322 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere escluso il collegamento negoziale tra compravendita e mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la ricorrente aveva allegato che la sentenza d'appello le era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione, documento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione quando il ricorso sia proposto oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza. La Corte ha aggiunto, ad abundantiam, che i motivi sarebbero comunque inammissibili perché non avevano censurato la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla mancata impugnazione del capo relativo alla mancanza di prova del danno, con conseguente giudicato interno. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
impone il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, per consentire il controllo della tempestività
art. 1175 c.c.
richiamato come norma sui doveri di correttezza e cooperazione nell'esecuzione del rapporto professionale
art. 1176 c.c.
richiamato come parametro della diligenza professionale del notaio
art. 2230 c.c.
richiamato per fondare la responsabilità del professionista intellettuale
art. 115 c.p.c.
invocato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 116 c.p.c.
invocato come norma sulla valutazione del materiale probatorio
art. 1322 c.c.
richiamato in relazione alla configurabilità del collegamento negoziale tra più contratti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente alleghi la notificazione della sentenza impugnata e il ricorso sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dal deposito, il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione è necessario per consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione; la sua mancanza rende il ricorso improcedibile.
- Il controllo di ammissibilità del ricorso richiede che i motivi aggrediscano la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se il ricorrente omette di censurare un capo autonomo e decisivo, la censura non può scardinare la sentenza.
- La responsabilità del notaio, pur potendo fondarsi sui doveri di diligenza, informazione e assistenza, va pur sempre valutata in relazione al rapporto e alla posizione della parte che agisce, alla concreta incidenza dell'omissione e alla prova del danno subito.
- Il collegamento negoziale tra più contratti richiede non solo un nesso oggettivo di funzione, ma anche un significativo elemento soggettivo di coordinamento volontario tra le operazioni; in mancanza, non può essere invocato per estendere effetti e responsabilità da un contratto all'altro.
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