Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione. La conduttrice aveva agito per ottenere dalla locatrice il rimborso delle spese sostenute per lavori di straordinaria amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni, deducendo anche inadempimenti della locatrice nell'esecuzione del rapporto. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, rigettando le domande perché non era stato dimostrato alcun accordo tra le parti sul rimborso delle spese di ristrutturazione e perché non risultava alcun inadempimento contrattuale imputabile alla locatrice. In Cassazione la ricorrente proponeva sei motivi, ma in sede di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza mandato speciale a rinunciare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia depositata non fosse idonea a produrre l'estinzione del processo, perché non sottoscritta personalmente dalla parte e priva di mandato speciale al difensore, come richiesto dall'art. 390, comma 2, c.p.c. La rinuncia è stata quindi valutata come indice di sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, con conseguente inammissibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale
La rinuncia al ricorso per cassazione, se non sottoscritta dalla parte personalmente o da difensore munito di mandato speciale a rinunciare, non determina l'estinzione del processo e comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso
Il contributo unificato aggiuntivo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione deve rispettare le forme previste dall'art. 390, comma 2, c.p.c.; in mancanza di sottoscrizione della parte o di mandato speciale al difensore, non produce l'estinzione del processo.
- La rinuncia irregolare non elimina il giudizio, ma è indice del venir meno dell'interesse alla prosecuzione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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