Cassazione Civile, Ordinanza n. 22830/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tra le stesse parti, entrambi relativi alla qualità di socio di una società: in un primo giudizio una parte aveva chiesto l'accertamento negativo della propria qualità di socio; in un secondo giudizio l'altra parte aveva chiesto l'accertamento positivo di quella stessa qualità. Il giudice di primo grado, nel giudizio riassunto dopo la sospensione, aveva dichiarato inammissibile la domanda del convenuto/riassumente; la Corte d'appello, preso atto del giudicato formatosi sul primo giudizio, ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda di accertamento positivo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 295 e 273 c.p.c., sostenendo che non vi fosse pregiudizialità ma identità di cause; 2) violazione degli artt. 102 e 197 c.p.c., per asserita carenza di interesse della controparte a riassumere un giudizio già coperto da giudicato; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto infondata la domanda anziché dichiararne l'inammissibilità per giudicato; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c., per mancato rilievo della cessazione della materia del contendere; 5) violazione di legge per asserito abuso del processo nella riassunzione della causa già definita su questioni coperte da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, congiuntamente, tutti e cinque i motivi. Ha qualificato il rapporto tra domanda di accertamento negativo e domanda di accertamento positivo sul medesimo rapporto come ipotesi di continenza, non di litispendenza o identità di cause, richiamando la necessità della riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c. e l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. In presenza della pendenza dei due giudizi davanti al medesimo giudice, la sospensione del secondo ex art. 295 c.p.c. è stata ritenuta corretta. Sopravvenuto il giudicato sul primo giudizio, la riassunzione del secondo era ammissibile e la decisione di rigetto della domanda di accertamento positivo è stata confermata, poiché il giudicato negativo sull'inesistenza della qualità di socio impedisce l'accoglimento della domanda positiva. È stata inoltre esclusa la carenza di interesse della parte che aveva riassunto il giudizio, ravvisando un interesse almeno alla regolazione delle spese. La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal resistente è stata a sua volta respinta per difetto di allegazione e prova dei danni e per mancanza dei presupposti processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione del processo è corretta quando il giudizio dipende da altro giudizio pendente; nel caso concreto, la pendenza di due cause tra le stesse parti sul medesimo rapporto giustificava la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo
art. 273 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione del rapporto tra le due cause; la Corte ha ritenuto invece che il rapporto tra domande fosse di continenza
art. 274 c.p.c.
in presenza di giudizi connessi pendenti dinanzi al medesimo giudice, avrebbe dovuto disporsi la riunione
art. 39 c.p.c.
la Corte lo ha applicato al rapporto tra azione di accertamento negativo e azione di accertamento positivo sul medesimo oggetto, qualificandolo in termini di continenza
art. 102 c.p.c.
invocato per sostenere la carenza di interesse della controparte alla riassunzione; la censura è stata ritenuta infondata
art. 197 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte vi abbia ravvisato un vizio decisivo
art. 2909 c.c.
il giudicato formatosi sulla domanda di accertamento negativo è idoneo a precludere l'accoglimento della successiva domanda di accertamento positivo sul medesimo rapporto
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire o a proseguire il giudizio non è escluso dalla sopravvenienza del giudicato, potendo permanere un interesse alla decisione, anche sulle spese
art. 96 c.p.c.
la domanda risarcitoria per lite temeraria è stata respinta per difetto di allegazione e prova dei danni e per mancanza dei presupposti previsti dalla norma
art. 93 c.p.c.
richiamato dalla Corte nel valutare la domanda ex art. 96 c.p.c., per escludere sia la prova del danno sia la sussistenza dei presupposti ulteriori per la condanna
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Tra domanda di accertamento negativo e domanda di accertamento positivo sul medesimo rapporto giuridico, quando vi sia identità dei soggetti e solo parziale coincidenza dell'oggetto, il rapporto va normalmente qualificato in termini di continenza e non di litispendenza o identità totale di cause.
- Se due giudizi continenti sono pendenti dinanzi al medesimo giudice, il giudice deve privilegiare la riunione; se ciò non avviene e uno dei processi è sospeso in attesa dell'altro, la successiva formazione del giudicato nel primo consente la riassunzione del secondo.
- Il giudicato formatosi sull'accertamento negativo dell'inesistenza di un diritto o di una qualità giuridica preclude l'accoglimento di una domanda di accertamento positivo avente ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale.
- La sopravvenienza del giudicato non esclude necessariamente l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio, ove residui un interesse concreto alla decisione, anche in punto di spese.
- La condanna per responsabilità aggravata richiede specifiche allegazioni e prova dei danni e dei presupposti di legge; non è sufficiente la sola deduzione dell'abusività dell'iniziativa processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22822/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22824/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22825/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2022 del 21/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →