Cassazione Civile, Ordinanza n. 22824/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore originario, poi ceduto a soggetto terzo, per far dichiarare l'inefficacia della compravendita di un immobile stipulata tra una acquirente e una società venditrice, nell'ambito di una catena di trasferimenti del medesimo bene. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda, dichiarando inefficace l'atto di acquisto della ricorrente. In cassazione la parte acquirente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione degli artt. 112, 2901 e 102 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato oltre la domanda e avrebbe compiuto un accertamento, anche solo incidentale, sulla revocabilità degli atti precedenti della catena traslativa senza la partecipazione dei rispettivi contraenti, con lesione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2729 c.c., contestando che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello potessero integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la malafede della subacquirente, cioè la consapevolezza della revocabilità degli atti precedenti; la ricorrente ha sostenuto che le anomalie rilevate non consentissero di inferire la conoscenza della situazione pregiudizievole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una cedente del credito non evocata in legittimità, poiché il ricorso era comunque manifestamente infondato e un eventuale rinvio per integrazione avrebbe comportato solo un aggravio e un ritardo inutili. Nel merito ha escluso sia la violazione del contraddittorio sia l'ultrapetizione: la Corte d'appello non aveva deciso su una domanda autonoma di revoca degli atti anteriori, ma aveva verificato, come presupposto della domanda proposta contro la subacquirente, l'inefficacia degli atti precedenti già risultante da altra sentenza passata in giudicato, utilizzando tale dato ai soli fini interni del giudizio. Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione presuntiva sulla malafede della subacquirente, osservando che la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi è affidata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore anche contro il subacquirente, purché ne ricorrano i presupposti, incluso l'elemento soggettivo del terzo.
il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda; nella specie la Corte esclude l'ultrapetizione perché l'accertamento sugli atti precedenti era solo incidentale e strumentale alla domanda proposta.
evoca il tema del litisconsorzio necessario; la Corte esclude la nullità del giudizio perché l'accertamento compiuto non richiedeva la partecipazione di tutti i contraenti degli atti precedenti.
richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e dilatorie, in ossequio alla ragionevole durata del processo.
richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., per giustificare il mancato rinvio ai fini dell'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso manifestamente infondato.
gli elementi istruttori del precedente giudizio sono stati valorizzati come argomenti di prova nel nuovo giudizio.
richiamato per definire la nozione di presunzione semplice come inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
le presunzioni semplici sono ammissibili se i fatti indiziari sono valutati complessivamente e sono dotati di gravità, precisione e concordanza; il relativo apprezzamento spetta al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la critica che mira solo a contestare la ricostruzione inferenziale del fatto non integra un vero error iuris.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura motivazionale è ammissibile solo in presenza di anomalie gravi del ragionamento decisorio, non per sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è prima facie infondato o inammissibile, il mancato contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso può non imporre l'integrazione del contraddittorio se ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio processuale senza utilità difensiva concreta.
- In una revocatoria ordinaria promossa contro il subacquirente, il giudice può verificare l'inefficacia degli atti precedenti della catena traslativa come presupposto logico e processuale della domanda, senza che ciò integri automaticamente ultrapetizione o violazione del litisconsorzio necessario, purché non si pronunci con efficacia di giudicato su domande non proposte.
- La malafede del terzo subacquirente, ai fini della revocatoria, coincide con la consapevolezza della revocabilità dell'atto o degli atti precedenti e può essere desunta anche da presunzioni semplici.
- La prova presuntiva deve essere costruita secondo un procedimento bifasico: prima la selezione dei singoli indizi dotati di un minimo di rilevanza, poi la loro valutazione complessiva e sinergica; non è richiesta una necessità causale assoluta, ma una conseguenza ragionevolmente possibile secondo l'id quod plerumque accidit.
- La scelta degli indizi, la verifica della loro gravità, precisione e concordanza e la ricostruzione inferenziale appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per motivazione apparente, incoerente o manifestamente illogica, non per la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti.
- L'accertamento svolto in un precedente giudizio può essere valorizzato nel nuovo processo come argomento di prova o come dato giuridico rilevante ai fini dell'esame della domanda, fermo restando che l'oggetto del decidere rimane circoscritto alla domanda effettivamente proposta.
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