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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25063/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da un episodio di lesioni personali avvenuto davanti a una discoteca, nel quale la persona offesa si era costituita parte civile nel processo penale contro più imputati. In primo grado il giudice penale aveva condannato solo uno dei coimputati, mentre l'altro era stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. In appello penale l'assoluzione era stata riformata con condanna al risarcimento dei danni, ma la Corte di cassazione penale aveva poi annullato la decisione ai soli effetti civili, disponendo il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile riassunto davanti alla Corte d'appello, la domanda risarcitoria era stata però rigettata. Il ricorso per cassazione censura tale decisione con cinque motivi: violazione dell'art. 126 disp. att. c.p.c. per mancata acquisizione d'ufficio del fascicolo dei precedenti gradi; violazione degli artt. 202 e 209 c.p.c. e dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; violazione degli artt. 2697 c.c. e 188 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione dell'art. 394 c.p.c. La doglianza centrale accolta riguarda la mancata acquisizione del fascicolo del precedente giudizio, che il ricorrente riteneva indispensabile perché contenente gli atti e le testimonianze già valorizzate in sede penale, tra cui quella di un testimone ritenuto decisivo dalla Cassazione penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile l'art. 126 disp. att. c.p.c. anche nel giudizio civile instaurato a seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p., poiché tale giudizio costituisce una prosecuzione e non una ripartenza autonoma che cancelli gli atti già compiuti nella fase precedente. È stata quindi ritenuta errata la decisione della Corte d'appello che aveva negato l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del precedente giudizio. Il primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 126 disp. att. c.p.c.

    La cancelleria deve acquisire d'ufficio il fascicolo del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa; tale obbligo si applica anche nel giudizio civile seguito al rinvio ex art. 622 c.p.p.

  • art. 622 c.p.p.

    Il giudizio civile conseguente all'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili opera come translatio iudicii e non come nuovo processo che azzera la fase precedente.

  • art. 530, secondo comma, c.p.p.

    Richiamato solo come base dell'assoluzione in primo grado dell'imputato poi convenuto in sede civile.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Richiamato nel secondo motivo, ma il suo contenuto non è oggetto di accoglimento espresso perché il motivo è assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell'onere della prova, ma non esaminato nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 202 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 209 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato per descrivere il reato di lesioni personali oggetto del procedimento penale originario.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 582 c.p. e all'aggravante contestata nel procedimento penale originario.

  • art. 61 n. 1 c.p.

    Richiamato per descrivere l'aggravante contestata nel procedimento penale originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile instaurato a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. realizza una prosecuzione del processo già iniziato e non un nuovo giudizio autonomo che faccia venir meno gli atti e le attività precedentemente compiuti.
  • In tale situazione, la cancelleria del giudice civile del rinvio deve attivarsi per acquisire d'ufficio il fascicolo del precedente giudice che ha conosciuto della causa, secondo quanto previsto dall'art. 126 disp. att. c.p.c.
  • Il giudice del rinvio non può ritenere superflua in astratto l'acquisizione del fascicolo limitandosi ad affermare che la parte avrebbe potuto procurarsi autonomamente gli atti, quando la norma impone un adempimento officioso.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali non può fondarsi su automatismi numerici: in caso di contrasto tra deposizioni, la prevalenza di una versione non dipende solo dal numero dei testimoni favorevoli a ciascuna tesi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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