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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25065/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto la banca davanti al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al risarcimento di un danno patrimoniale quantificato in euro 466.706,87, oltre accessori, e di un danno non patrimoniale pari ad almeno un quarto di quello patrimoniale. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello. In cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e discusso ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente affermato la mancanza di censure sul nesso causale, nonostante nell'atto di appello tale profilo fosse stato effettivamente trattato. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente o carente, oltre alla nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360, n. 4 c.p.c.; lamentavano che la decisione fosse sostanzialmente un copia-incolla degli atti e delle sentenze precedenti, priva di un vero percorso logico-giuridico e tale da non consentire di comprendere le ragioni dell'inammissibilità dell'appello. Nel motivo venivano anche richiamate asserite inadempienze antiriciclaggio della banca e, in via subordinata, il tema del giudicato sui capi non impugnati della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era priva di una motivazione realmente autonoma e intelligibile, perché costruita in larga parte mediante riproduzione degli atti e delle decisioni di merito, senza una sufficiente traduzione degli stessi in ragionamento decisorio. Ha quindi affermato che una motivazione siffatta non consente di comprendere con chiarezza le ragioni dell'inammissibilità dell'appello e viola l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Roma, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura sulla motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. a causa della motivazione apparente o carente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per far valere la nullità della sentenza per omessa motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La Corte lo ha indicato come parametro violato, poiché la sentenza d'appello non presentava una motivazione idonea a rendere autonoma e comprensibile la decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma che impone una motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non rispettasse tale canone.

  • art. 648 bis c.p.

    È stato solo evocato dai ricorrenti in relazione a supposte inadempienze antiriciclaggio della banca; il testo non mostra una specifica decisione della Corte su tale profilo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere autonoma, intelligibile e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una mera riproduzione, più o meno ampia, degli atti di causa o delle decisioni precedenti.
  • Una motivazione che si risolva in un accumulo di trascrizioni di atti e sentenze, senza effettiva elaborazione critica e senza chiara correlazione tra motivi di gravame e ragioni del decisum, integra violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
  • Quando la censura investe con priorità la nullità della motivazione della sentenza impugnata, tale profilo può assorbire i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito o dell'omesso esame di singoli fatti decisivi.
  • L'inammissibilità dell'appello deve essere sorretta da una motivazione effettiva e verificabile, tale da consentire il controllo sulla correttezza della declaratoria; in difetto, la sentenza è cassabile con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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