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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25073/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'accettazione da parte della resistente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la giurisprudenza citata in ordinanza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia originava dall'opposizione proposta contro due ordinanze del Tribunale di Locri: una di determinazione del capitale di affranco e una di affrancazione di un fondo rustico sito nel Comune di Locri, esteso mq. 580, in favore di un privato occupante/enfiteuta. L'ente proprietario sosteneva che il criterio di calcolo del capitale di affranco fosse erroneo perché non conforme ai principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza costituzionale, e chiedeva che il capitale fosse parametrato al valore effettivo del terreno o, in subordine, all'indennità di esproprio ovvero applicando coefficienti di maggiorazione aggiornati previsti da successive leggi. In appello la decisione di primo grado veniva sostanzialmente confermata, salvo la parziale riforma sulle spese. In cassazione l'ente proponeva sette motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso regolarmente accettata dalla parte resistente comporta l'estinzione del processo, senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia impedisce la regolazione delle spese di cassazione, quando la Corte rilevi che non occorre adottare alcun provvedimento sul punto.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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