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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25067/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere, ai sensi dell'art. 2058 c.c., la rimozione di opere edilizie realizzate sul confine o sul muro divisorio tra due fondi, nonché il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda di ripristino; in appello, la decisione era stata parzialmente riformata, disponendo soltanto la realizzazione della corretta impermeabilizzazione dell'abbaino e rigettando il resto delle domande. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma la Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenuto assorbente. Con esso i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 847, 877 e 880 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo intrinsecamente contraddittorio: da un lato aveva recepito le conclusioni della CTU secondo cui la copertura del vano scala/abbaino poggiava sul muro delimitante il fabbricato degli attori; dall'altro aveva qualificato la stessa opera come costruzione in aderenza, autonoma e quindi legittima, escludendo l'appoggio. I ricorrenti hanno inoltre lamentato che non vi fosse alcuna dimostrazione logica del fatto che si trattasse di costruzione in aderenza e che tale conclusione fosse incompatibile con il dato tecnico acquisito in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, qualificando la censura non come errore di percezione ex art. 115 c.p.c., bensì come vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha rilevato che la sentenza impugnata era affetta da assoluta contraddittorietà, perché nello stesso tessuto motivazionale affermava sia che l'opera poggiava/si agganciava al muro confinante, sia che era una costruzione in aderenza con autonomia costruttivo-strutturale e senza appoggio. Tale incoerenza rendeva la motivazione apparente o comunque insanabilmente contraddittoria. Per questo la Corte ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa sezione e diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2058 c.c.

    richiamato come base della domanda di riduzione in pristino/rimozione dell'opera lesiva

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che non si era in presenza di un errore di percezione decisivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo insieme alle altre norme processuali

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato quale parametro del vizio motivazionale, ravvisato nella contraddittorietà assoluta della motivazione

  • art. 847 c.c.

    richiamato nel motivo, senza autonoma trattazione nel decisum

  • art. 877 c.c.

    evocato dai ricorrenti per distinguere costruzione in aderenza e in appoggio

  • art. 880 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della CTU e della motivazione sulla comunione del muro divisorio

  • art. 884 c.c.

    richiamato nella consulenza tecnica riportata in sentenza in tema di muro comune

Massime di principio

  • La censura di legittimità che prospetti un errore del giudice nell'apprezzamento del materiale istruttorio non integra automaticamente una violazione dell'art. 115 c.p.c.; quando il nucleo della doglianza riguarda la coerenza interna della motivazione, il vizio va ricondotto all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • La motivazione di una sentenza è viziata quando, nel medesimo percorso argomentativo, afferma simultaneamente fatti tra loro incompatibili in modo tale da rendere impossibile comprendere la reale ratio decidendi.
  • Se il giudice di merito recepisce le conclusioni tecniche della consulenza e, nello stesso tempo, giunge a una qualificazione giuridica dell'opera inconciliabile con quelle stesse conclusioni fattuali, la decisione è cassabile per contraddittorietà della motivazione.
  • In tema di costruzioni sul muro divisorio, la corretta qualificazione dell'opera come appoggio o aderenza presuppone un accertamento fattuale coerente e logicamente compatibile con il dato tecnico e con la disciplina codicistica richiamata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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