Cassazione Civile, Ordinanza n. 25066/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia originava da un giudizio risarcitorio promosso da due privati contro un istituto di credito, con domanda di condanna al pagamento di un danno patrimoniale quantificato in euro 466.706,87 oltre accessori e di un danno non patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi: con il primo denunciavano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e discussi, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente affermato la mancanza di specifiche censure sul nesso di causalità; con il secondo denunciavano violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente, carente o addirittura mancante, lamentando che la sentenza di appello fosse costruita in larga parte mediante riproduzione testuale degli atti e delle sentenze precedenti e non consentisse di comprendere l'iter logico-giuridico della declaratoria di inammissibilità. Nel motivo venivano anche evocati profili relativi a presunte inadempienze antiriciclaggio della banca e alla responsabilità per fatto dei dipendenti, ma la decisione si è concentrata sul vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era sostanzialmente una trascrizione ampia e ripetitiva degli atti e delle decisioni di merito, non tradotta in una autonoma e chiara giustificazione della decisione, con conseguente violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi viene prospettato dalla parte ricorrente, ma resta assorbito dall'accoglimento della censura sulla motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La parte ricorrente lo invoca per dedurre la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; una sentenza che si risolva in un ampio accumulo e riproduzione di atti, senza autonoma elaborazione, viola la norma.
La motivazione deve essere effettiva e intellegibile; non è sufficiente una mera riproduzione degli atti processuali.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione a presunte inadempienze antiriciclaggio, ma non è oggetto della ratio decidendi.
S.U. 24148/2013
Citata dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla motivazione omessa o insufficiente.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per difetto di motivazione quando, invece di esporre autonomamente le ragioni della decisione, si riduce a una riproduzione ampia e sostanzialmente acritica degli atti e delle decisioni precedenti.
- La motivazione non può costringere il giudice di legittimità o le parti a ricostruire la ratio decidendi mediante lettura integrale degli atti di causa: deve rendere immediatamente comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- Quando un motivo di ricorso censura in modo decisivo la nullità della sentenza per motivazione apparente, i motivi che presuppongono il riesame del merito possono restare assorbiti.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello richiede una motivazione chiara e specifica sulle ragioni dell'inammissibilità stessa; la mera esposizione degli atti non è sufficiente a sorreggerla.
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