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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001 (legge Pinto), nel quale la Corte d'appello aveva dapprima liquidato un indennizzo e poi, a seguito di opposizione del beneficiario, aveva rideterminato l'importo riconoscendo euro 2.000,00. Il ricorrente per cassazione non contesta il merito dell'indennizzo, ma solo la liquidazione delle spese di lite disposta dalla Corte d'appello, ritenuta inferiore ai minimi tabellari e priva di adeguata motivazione. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato, per avere il giudice liquidato un compenso asseritamente inferiore ai valori minimi e per avere omesso la considerazione di fasi difensive e dell'aumento per redazione di atti con modalità ipertestuali; lamenta anche nullità per motivazione apparente. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, sia per la fase monitoria sia per l'opposizione. La Corte di cassazione ritiene fondati i motivi: afferma che i parametri del D.M. n. 55/2014 hanno carattere inderogabile quanto ai minimi e che, nel procedimento Pinto, l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di appello, ma una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento; quindi le spese vanno liquidate unitariamente per l'intero giudizio di merito, senza separata liquidazione della fase monocratica. Accertato che la Corte d'appello aveva liquidato somme inferiori ai minimi e omesso di considerare correttamente l'aumento per l'uso di tecniche informatiche, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa limitatamente alla liquidazione delle spese e decide nel merito, rideterminando le spese della fase monitoria e di opposizione in euro 2.700,00 oltre accessori. Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dello Stato, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso, limitatamente alla questione delle spese. Cassa il decreto impugnato solo nella parte relativa alla liquidazione delle spese della fase monitoria e dell'opposizione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., liquida tali spese in euro 2.700,00 per compensi oltre esborsi, rimborso spese generali e accessori di legge. Inoltre condanna il Ministero della giustizia a rifondere le spese del giudizio di legittimità allo Stato, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    L'opposizione nel procedimento di equa riparazione è trattata come fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento, non come autonomo giudizio di impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri applicabili.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di liquidazione dell'aumento compensi richiesto dalla parte; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente o stereotipata sulla liquidazione delle spese può determinare nullità del provvedimento.

  • art. 2233 c.c.

    La liquidazione del compenso professionale deve rispettare i criteri normativi e i parametri vigenti.

  • D.M. n. 55/2014

    È riconosciuto l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche/ipertestuali, se ricorrono i presupposti documentali.

  • D.M. n. 55/2014

    La riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto può operare entro i limiti previsti.

  • D.M. n. 147/2022

    I compensi vanno determinati applicando i parametri aggiornati in base al valore della causa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte di cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente rifonde le spese del giudizio di legittimità allo Stato e non direttamente alla parte ammessa al beneficio.

Massime di principio

  • Nel sistema dei parametri forensi, il giudice che liquida compensi ex D.M. n. 55/2014 non può scendere sotto i valori minimi tabellari, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • Nel procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001, l'opposizione avverso il decreto non costituisce un autonomo appello, ma una fase interna di un unico procedimento; perciò le spese vanno liquidate unitariamente con riferimento all'esito complessivo della controversia.
  • La liquidazione delle spese deve dare conto di tutte le voci e delle eventuali richieste specifiche della parte, inclusa la maggiorazione per redazione di atti con modalità informatiche quando prevista e documentalmente giustificata.
  • L'omessa pronuncia su una richiesta autonoma di aumento del compenso integra vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può correggere direttamente la decisione sulle spese e liquidarle nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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