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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18605/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di più cartelle di pagamento per complessivi euro 41.381,30. In appello il giudice tributario regionale aveva annullato solo alcune cartelle per prescrizione, ma aveva confermato il rigetto per tre cartelle ritenendo tardive e quindi inammissibili le contestazioni sulla nullità/inesistenza delle notifiche, perché tali vizi erano già conoscibili al momento del ricorso introduttivo, e aveva escluso la prescrizione decennale per quelle cartelle poiché fondate su sentenze passate in giudicato e su un decreto ingiuntivo non opposto. In cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che, non essendo sottoscritto personalmente il ricorso introduttivo, non vi sarebbe stata alcuna valenza confessoria e i motivi aggiunti sulle notifiche sarebbero stati ammissibili; 2) violazione delle norme sulla prova della notificazione, assumendo che la ritualità delle notifiche non poteva desumersi dalla sola tardività dei motivi aggiunti; 3) violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che non poteva decorrere il termine di impugnazione dalla mera conoscenza dell'esistenza delle cartelle senza verifica della regolarità del procedimento notificatorio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe valutato se un pignoramento presso terzi e il successivo atto di citazione ex art. 548 c.p.c. avessero interrotto la prescrizione dei crediti tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, nel processo tributario, i motivi aggiunti sono ammissibili solo se fondati su documenti non conosciuti al momento del ricorso introduttivo; siccome il contribuente aveva già indicato nel ricorso le date di notifica delle singole cartelle, la CTR aveva correttamente dichiarato tardive le nuove contestazioni sui vizi notificatori. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il vizio notificatorio dedotto, con violazione del principio di autosufficienza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come omesso esame di atti e non di un fatto storico decisivo, e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata anche sulla mancata opposizione nei termini delle cartelle e sulla presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammissibili solo in presenza di documenti non conosciuti dalla parte al momento del ricorso introduttivo; se il vizio era già conoscibile, l'ampliamento del thema decidendum è precluso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale sui vizi della notificazione e sull'ammissibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o un mero vizio di insufficienza motivazionale.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della ritualità delle notifiche.

  • artt. 2725, comma 2, e 2729, comma 2, c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni e la prova delle notifiche; la Corte li considera non decisivi rispetto alla preclusione processuale.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamati per sostenere che il termine di impugnazione delle cartelle decorre dalla regolare notificazione e non dalla mera conoscenza dell'atto.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate con riferimento alla confessione.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di confessione giudiziale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma di rinvio al codice di rito civile nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto di citazione successivo al pignoramento presso terzi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di ricorso introduttivo; i motivi aggiunti possono ampliare il thema decidendum solo quando siano fondati su documenti non conosciuti dalla parte al momento della proposizione del ricorso.
  • Se il contribuente aveva già indicato nel ricorso introduttivo gli elementi essenziali relativi alla notificazione degli atti, la successiva deduzione di vizi di nullità o inesistenza della notifica può essere dichiarata inammissibile per tardività.
  • In sede di legittimità, la contestazione della rituale notificazione di cartelle o atti della riscossione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente il vizio dedotto e trascrivere gli atti necessari al controllo della doglianza.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non singoli mezzi istruttori o una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • Una censura che non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
  • In presenza di titoli giudiziali passati in giudicato posti a base della riscossione, non è consentito riaprire in cassazione contestazioni sui vizi a monte del titolo che risultino ormai coperte dal giudicato o precluse dal mancato tempestivo esercizio delle difese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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