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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15798/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro alcuni amministratori e sindaci della società fallita, per prelievi di cassa e operazioni finanziarie ritenute pregiudizievoli per il patrimonio sociale. In primo grado il tribunale ha ritenuto responsabili alcuni amministratori per prelievi in contanti, rimborsi di prestiti soci e operazioni prive di adeguata giustificazione contabile e sostanziale, escludendo invece la responsabilità dei sindaci. In appello gli amministratori soccombenti hanno contestato la decisione, ma la corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza. In cassazione uno dei ricorrenti ha rinunciato al ricorso, mentre l’altro ha proposto plurimi motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per asserita domanda nuova sulla qualificazione dei prelievi come pagamenti preferenziali; 2) violazione degli artt. 329, 333, 343 c.p.c. e 2909 c.c. per mancata proposizione di appello incidentale e per la questione della dicitura contabile "creditori diversi"; 3) violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. per asserita rinuncia implicita alla domanda originaria; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per pretesa tardività della contestazione della curatela e per contestazione della prova documentale sui pagamenti; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata applicazione del principio di non contestazione; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2393 e 2394 c.c. per errato riparto dell’onere della prova nell’azione di responsabilità; 7) omesso esame di fatto decisivo circa il finanziamento soci di euro 249.000,00 e il suo impiego; 8) violazione dell’art. 83 r.d. 1736/1933 e dell’art. 1 d.l. 143/1991 sugli assegni circolari; 9) violazione degli artt. 1218, 1223, 2043, 2056 e 2709 c.c. sul danno e sulla valutazione delle scritture contabili. La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione parziale del giudizio per rinuncia accettata in relazione a uno dei ricorrenti e ha rigettato il ricorso residuo, reputando inammissibili o infondati i motivi, soprattutto perché le censure miravano in larga parte a una rivalutazione del materiale istruttorio e perché la Corte d’appello aveva correttamente qualificato la domanda come riferita ai medesimi fatti storici originari, semplicemente ulteriormente qualificati come pagamenti preferenziali, senza mutamento del petitum o della causa petendi. È stata inoltre confermata la regola secondo cui, nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la curatela deve allegare la violazione dei doveri, mentre danno e nesso causale vanno provati, gravando sugli amministratori la prova dell’adempimento ai doveri di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio nel rapporto tra uno dei ricorrenti e il fallimento per rinuncia accettata, compensando le spese tra quelle parti. Per il restante ricorrente ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che aveva respinto gli appelli avverso la sentenza di primo grado. Ha quindi confermato la responsabilità dell’amministratore per i prelievi e le operazioni di cassa prive di giustificazione, nonché la condanna alle spese del giudizio di legittimità a suo carico. È stata anche disposta la compensazione delle spese nei confronti di un controricorrente chiamato solo a titolo informativo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere che vi sia stata ultrapetizione o mutamento della domanda: la qualificazione giuridica diversa dei medesimi fatti storici non integra domanda nuova.

  • art. 183 c.p.c.

    sesto comma, numeri 1 e 2

    La curatela poteva precisare e qualificare ulteriormente i fatti già allegati; la contestazione sui pagamenti preferenziali è stata ritenuta tempestiva e coerente con il thema decidendum.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili quando prive di autosufficienza, per mancata trascrizione o specificazione dei documenti e degli atti processuali rilevanti.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non ha ravvisato effetti preclusivi tali da imporre una diversa soluzione sul punto.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza accoglimento della tesi difensiva sul necessario appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma ritenuto non decisivo perché la qualificazione dei fatti non comportava una domanda nuova.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la preclusione del giudicato, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato implicito ostativo alla diversa qualificazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha respinto le doglianze sul principio di non contestazione, perché miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la curatela deve allegare le violazioni, mentre danno e nesso causale devono essere provati; agli amministratori spetta provare l’adempimento dei doveri ex art. 2392 c.c.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato come parametro del dovere degli amministratori; spetta a costoro provare di averlo osservato rispetto agli addebiti contestati.

  • art. 2393 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo considera nel quadro dell’azione di responsabilità degli amministratori di società di capitali.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma la disciplina dell’azione di responsabilità verso gli amministratori in caso di danno al patrimonio sociale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per veicolare censure processuali che la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state giudicate in realtà volte a una rivalutazione del merito.

  • art. 83 r.d. 1736/1933

    Richiamato in relazione agli assegni circolari; la censura è stata respinta perché implicava una nuova valutazione dei fatti e dei documenti.

  • art. 1 d.l. 143/1991

    Richiamato congiuntamente all’art. 83 r.d. 1736/1933, senza incidenza sull’esito del ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato nel motivo sul danno, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché richiedeva una nuova lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la quantificazione del danno, senza superare il difetto di autosufficienza e la natura di merito della censura.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato insieme alle norme risarcitorie, ma non ha condotto all’accoglimento del motivo.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato per sostenere che non si potessero scindere le scritture contabili; la Corte ha però ritenuto la censura volta a una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente, se dovuto.

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali, la curatela fallimentare deve allegare le specifiche violazioni dei doveri gestori, mentre il danno e il nesso causale tra condotta e pregiudizio restano a suo carico; gli amministratori, a loro volta, devono provare di avere agito conformemente ai doveri imposti dall’ordinamento.
  • La diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico allegato in citazione non integra, di per sé, mutamento della domanda né domanda nuova, quando restano immutati petitum e causa petendi.
  • La contestazione, da parte dell’attore, di una diversa qualificazione dei fatti emersa dalle difese del convenuto può essere introdotta tempestivamente nelle memorie ex art. 183 c.p.c. se resta ancorata ai fatti già dedotti e non amplia il thema decidendum.
  • Le doglianze di ultrapetizione, violazione del principio di non contestazione o omessa pronuncia non sono ammissibili in cassazione quando, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli atti processuali.
  • Le censure di legittimità che presuppongono l’esame di documenti o atti processuali devono rispettare l’autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli elementi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di merito sulla destinazione delle somme o sulla ricostruzione dei movimenti contabili, salvo vizi motivazionali nei limiti stretti oggi ammessi.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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