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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30569/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno ad personam (ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 178/2012) a decorrere dal transito nel ruolo civile dell'ESaCRI (1° ottobre 2017), nonché il riconoscimento dell'anzianità maturata come militare e l'inquadramento nel profilo amministrativo e nella posizione economica B3 del CCNL enti pubblici non economici. Il ricorrente era appartenente alla categoria dei cosiddetti "richiamati" (richiami ex art. 1668 c. ord. militare).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi liquidati in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito), confermando implicitamente l'esito favorevole alla resistente rispetto alla domanda principale. Motivi principali della decisione: (i) inammissibilità per formulazione unitaria e indistinta di plurime censure (vizi ex art. 360 c.p.c. di natura diversa) che rendeva impossibile il sindacato di cassazione; (ii) preclusione per giudicato amministrativo: il TAR aveva già deciso, respingendo la stessa pretesa di equiparazione tra servizio prestato in forza di precetti militari e rapporto di lavoro subordinato, giudicato che non è stato impugnato e che impedisce il riesame della stessa questione in sede civile (ne bis in idem/giudicato esterno); (iii) sul piano interpretativo, anche nel merito la richiesta non risulta fondata perché l'assegno ad personam previsto dall'art. 5 d.lgs. 178/2012 è rivolto al personale gia' in servizio continuativo con assunzione a tempo indeterminato, mentre i "richiamati" non assumono lo status di lavoratori subordinati; inoltre, l'eventuale applicazione della direttiva 99/70/CE e la verifica dell'analogia tra richiamo e rapporto di lavoro spettano al giudice che ha già espresso valutazioni (con rinvio alla sentenza C-389/22 della Corte di Giustizia UE), per cui la materia risulta preclusa. La Corte ha altresì rilevato altre questioni procedurali (es. art. 140-bis c.p.c. per il collegamento audiovisivo, e adempimenti di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 178/2012

    art. 5, commi 5, 6, 6-bis; art. 6

    L'assegno ad personam del comma 5 è riconosciuto esclusivamente al "personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato"; il comma 6 va interpretato come riferimento a mobilità/assunzioni da altre amministrazioni (non come estensione ai richiamati), mentre il comma 6-bis istituisce la riserva di posti per i richiamati senza attribuire loro automaticamente l'assegno.

  • codice dell'ordinamento militare

    Disciplina i "richiami": i soggetti richiamati in servizio con atti di precetto militare non acquisiscono lo status di dipendenti e non si configura automaticamente un rapporto di lavoro subordinato, ragion per cui non rientrano nel novero dei benefici previsti per il personale "continuativo".

  • Direttiva 1999/70/CE

    La direttiva può essere rilevante per la valutazione dell'equiparazione di un rapporto temporaneo a un rapporto di lavoro subordinato, ma la Corte segnala che la verifica di analogia tra richiamo militare e rapporto di lavoro spetta al giudice nazionale competente e può essere preclusa se la questione è già stata definitivamente risolta in sede amministrativa.

  • Corte di Giustizia UE

    C-389/22 (sentenza 25/01/2024)

    Ha affermato che il giudice nazionale deve esaminare se il rapporto instaurato dai membri richiamati sia analogo a un rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, tale accertamento compete al giudice che valuta i fatti del procedimento principale e può risultare precluso da giudicati anteriori.

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Stabilisce le ipotesi tassative di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i motivi devono essere formulati con chiarezza e separazione, perché la funzione del ricorso è critica vincolata e non generale riesamina.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, 16/06/2006, n. 13916; Sez. U, 20/02/2020, n. 4315

    Principi richiamati: esistenza del giudicato esterno preclude il riesame della stessa questione; e indicazioni procedurali su condizioni per contributi/processo.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Norme sulle condizioni per il versamento di contributi/unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del relativo adempimento.

  • codice di procedura civile

    Consente il collegamento audiovisivo a distanza per la riconvocazione del Collegio; la Corte ne ha fatto uso per la decisione successiva.

Massime di principio

  • Un giudicato amministrativo che abbia deciso definitivamente sulla natura del servizio (ad es. esclusione del rapporto di lavoro subordinato per i richiamati) impedisce il riesame della stessa questione in sede civile: verificare sempre l'esistenza di pronunce amministrative antecedenti prima di proporre giudizi avanti al giudice civile
  • L'assegno ad personam previsto dal d.lgs. n. 178/2012 è destinato, secondo la lettura prevalente, al personale gia' in servizio continuativo con assunzione a tempo indeterminato; i soggetti richiamati con precetto militare non hanno automaticamente diritto all'assegno senza prova del rapporto assimilabile a quello dei continuativi
  • Se la questione rileva aspetti tipicamente amministrativi (valutazione della natura del servizio, continuità, qualificazione giuridica del rapporto), è opportuno agire in sede amministrativa e, se necessario, utilizzare i rimedi avverso le decisioni del giudice amministrativo prima di ricorrere in sede civile o alla Cassazione
  • In sede di cassazione è essenziale formulare motivi distinti, precisi e riconducibili alle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c.; censure generiche o miste di diversa natura rischiano l'inammissibilità
  • Se si intende invocare diritti alla luce di norme comunitarie (es. Direttiva 1999/70/CE), occorre che il giudice competente (spesso amministrativo) valuti l'analogia fattuale tra il rapporto contestato e il rapporto di lavoro subordinato; non è sufficiente richiamare la normativa europea senza aver prima ottenuto o contestato la valutazione nazionale pertinente
  • In controversie relative a passaggi di personale tra forze armate/enti e ruoli civili, documentare concretamente lo status giuridico, gli atti di assunzione e la continuità del rapporto è cruciale per ottenere riconoscimenti economici o giuridici

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