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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30527/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare senza preavviso conseguente a sentenza penale di condanna che ha irrogato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 55-ter, comma 4, d.lgs. n.165/2001 (sostiene che l'amministrazione doveva riattivare il procedimento disciplinare sospeso e rinnovare la contestazione entro i termini perentori) e dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 (contesta il mancato rispetto delle regole di competenza per la rinnovazione della contestazione e l'organo chiamato a irrogare la sanzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la condanna penale con pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici determina la cessazione del rapporto di lavoro come effetto automatico/indiretto della pena accessoria, rendendo superflua la riattivazione del procedimento disciplinare e la rinnovazione della contestazione. Ha precisato che l'art. 9 della legge n. 19/1990 (divieto di destituzione di diritto a seguito di condanna penale) non elimina l'automatismo rispetto all'interdizione perpetua, e che l'amministrazione è vincolata ad adottare il provvedimento di cessazione del rapporto; ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale a sostegno di tale interpretazione. Il ricorso è dunque integralmente respinto; nulla spese; atto sulle ulteriori somme per contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter, comma 4

    La norma disciplina i termini per la ripresa del procedimento disciplinare dopo sospensione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale previsione non si applica quando la condanna penale abbia inflitto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, posto che la cessazione del rapporto è effetto automatico della pena accessoria.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 4

    La norma attiene a regole procedurali e di competenza nel procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali regole nella situazione in cui la perdita del rapporto derivi direttamente dalla pena accessoria (interdizione perpetua).

  • legge n. 19/1990, art. 9

    "1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto..."

    L'art. 9 ha limitato l'automatismo della destituzione dopo condanna penale, ma secondo la giurisprudenza e la Corte nel caso dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici il divieto non opera: la previsione non ha abrogato le norme che rendono automatica la cessazione del rapporto ove sussista l'interdizione perpetua.

  • legge n. 19/1990, art. 10

    "1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua. 2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio..."

    Norma transitoria che regola l'esecuzione di pene accessorie e la riammissione in servizio; la Corte la cita per distinguere le ipotesi in cui l'automatismo è stato mitigato rispetto al caso dell'interdizione perpetua.

  • d.P.R. n. 3/1957, art. 85

    Prevede la destituzione dell'impiegato condannato alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; citata a fondamento della tesi secondo cui la pena interdittiva comporta la cessazione del rapporto come effetto esterno e vincolato.

  • codice penale, art. 29

    "la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici"

    Stabilisce il presupposto normativo per l'interdizione perpetua quale pena accessoria; la Corte rileva che quando questa pena è definitivamente irrogata il rapporto di impiego non può proseguire in quanto viene meno il requisito soggettivo per il mantenimento del posto pubblico.

  • legge n. 142/1990, art. 51, comma 9

    Richiama la regola secondo cui responsabilità e sanzioni disciplinari del personale sono regolate come per gli impiegati civili dello Stato; la Corte la utilizza per inquadrare la disciplina applicabile al caso.

Massime di principio

  • La presenza di una sentenza penale definitiva che infligge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici determina la cessazione del rapporto di pubblico impiego come effetto automatico/indiretto della pena accessoria, rendendo superfluo il prosieguo o la riattivazione del procedimento disciplinare.
  • Il divieto di "destituzione di diritto" previsto dall'art. 9 legge n.19/1990 non opera in modo da eliminare l'automatismo nei casi di interdizione perpetua; quindi non sempre è necessaria una rinnovazione della contestazione o un nuovo procedimento disciplinare.
  • Le regole procedurali e di competenza proprie del procedimento disciplinare possono risultare irrilevanti quando la perdita del posto derivi direttamente da una pena accessoria penale che impedisce il mantenimento del requisito soggettivo per l'impiego pubblico.
  • In casi analoghi è essenziale verificare la natura e la definitività della pena accessoria: se la pena è perpetua e definitiva, l'amministrazione è vincolata a pronunciarsi sulla cessazione del rapporto; se invece la pena è sospesa, condizionale o suscettibile di futuri eventi (indulto, grazia, riabilitazione), la disciplina ordinaria del procedimento disciplinare può trovare applicazione.
  • La decisione amministrativa che dispone la cessazione del rapporto in conseguenza di interdizione perpetua ha carattere dichiarativo e vincolato, non discrezionale; tuttavia occorre sempre controllare la corrispondenza formale e sostanziale con la pronuncia penale definitiva.

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