Cassazione Civile, Sentenza n. 30547/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare intimato dall'INPS (notificato 5.2.2020), chiedendone l'annullamento e la reintegrazione; deduceva, tra l'altro, la intempestività delle contestazioni disciplinari (contestazioni datate 7.10.2019 e 4.11.2019) e la loro irregolare consegna, la carenza motivazionale del provvedimento espulsivo, la formazione progressiva della contestazione, la violazione dei limiti e criteri del CCNL in materia di illeciti disciplinari e proporzionalità della sanzione; contestava altresì la valutazione probatoria relativa alla contraffazione delle note spese e alla idoneità della condotta a far venir meno il vincolo fiduciario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) i termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego vanno calcolati in relazione alla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), quindi le comunicazioni interne anteriori non compromettono automaticamente la tempestività; (ii) non esiste obbligo normativo che imponga la consegna a mani delle contestazioni da parte di un dirigente o superiore; (iii) la motivazione dei giudici di merito era adeguata nel ritenere provata la contraffazione delle note e l'intenzionalità della condotta, idonea a arrecare danno patrimoniale e a compromettere il vincolo fiduciario; (iv) la sanzione espulsiva era proporzionata e prevista dalle fattispecie disciplinari del CCNL (lett. b) e f) comma 9 art.62) anche in presenza di procedimento penale non definitivo. Il ricorso è stato dunque respinto; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001 (art. 55 bis, art. 55 ter, art. 55 quater, art. 55 comma 9-ter)
art. 55 bis; art. 55 ter; art. 55 quater; art. 55 comma 9-ter
La Corte interpreta che, dopo la riforma (d.lgs. n.75/2017), il termine per le fasi del procedimento disciplinare decorre dalla ricezione, da parte dell'UPD, della notizia di infrazione idonea ad avviare il procedimento; i tempi intercorsi prima della trasmissione all'UPD non sono automaticamente rilevanti salvo che rechino pregiudizio irrimediabile alla difesa.
CCNL Comparto triennio 2016-2018 (art. 62, comma 9, lett. b) e f))
art. 62, comma 9, lett. b) e f)
Tali lettere prevedono il licenziamento senza preavviso per gravi fatti illeciti di rilevanza penale e per violazioni intenzionali degli obblighi di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto; la Corte ritiene applicabili queste fattispecie anche quando il giudizio penale non sia ancora definitivo, se i fatti sono adeguatamente accertati in sede amministrativa/disciplinare.
Codice civile (artt. 1175 e 1375)
Riferimenti ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ritiene che la ricorrente abbia dimostrato violazioni di tali principi tali da invalidare le contestazioni.
Codice civile (art. 1334)
Riferito alla natura degli atti unilaterali recettizi: la Corte conferma che la contestazione produce effetti in relazione alla ricezione e non alla mera emissione quando si tratta di atti che richiedono ricezione.
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3, art. 27 comma 2, art. 36)
art. 3; art. 27 comma 2; art. 36
Richiami ai principi di uguaglianza, alla presunzione di non colpevolezza e alla tutela della dignità e retribuzione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tali principi nella decisione impugnata.
Codice di procedura civile (art. 360, art. 132 comma 2 n.4)
art. 360 primo comma n.3; art.132 comma 2 n.4
Fondamento dei motivi di cassazione: contestazioni sulla motivazione e sulla violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i rilievi dedotti.
Legge n. 300/1970 (art. 7)
Richiesta in tema di immutabilità della contestazione; la Corte ha escluso la formazione progressiva illegittima quando le contestazioni riguardano condotte simili note in tempi diversi e dettagliate in modo da consentire la difesa.
Codice civile (artt. 2106 e 2119)
Riferimenti agli obblighi del prestatore e agli effetti del licenziamento; utilizzati per valutare la correlazione fra comportamento e qualità del prestatore.
d.lgs. n. 75/2017 (riforma 'Madia')
Ha inciso sulle regole di decorrenza dei termini disciplinari (art. 55 bis); la Corte conferma la giurisprudenza secondo cui il termine decorre dalla contestazione effettuata dall'UPD.
DPR n.115/2002 (art. 13 comma 1 quater)
Norma procedurale che prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte dà atto della sua applicabilità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il termine per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla ricezione, da parte dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), della notizia di infrazione idonea ad avviare il procedimento; i tempi precedenti di raccolta atti internamente non sono automaticamente rilevanti salvo pregiudizio alla difesa.
- La contestazione disciplinare può essere validamente assunta anche se la consegna materiale delle comunicazioni è avvenuta a mano da personale di segreteria; non v'è norma che imponga la consegna esclusiva da parte di un dirigente o del direttore.
- La formazione 'progressiva' della contestazione non è di per sé illegittima se le nuove contestazioni riguardano condotte simili o omogenee, sono dettagliate e consentono all'interessato di difendersi; il giudice di merito valuta la tempestività e l'idoneità del diritto di difesa.
- La sanzione espulsiva è compatibile con il CCNL quando il datore dimostra la gravità intenzionale della condotta e l'idoneità a ledere il vincolo fiduciario e l'ente, ancorché il procedimento penale sia pendente e non ancora definitivo, purché l'accertamento amministrativo sia adeguatamente motivato.
- Gli apprezzamenti di merito sulla valutazione probatoria e sulla proporzionalità della sanzione spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di legittimità (contraddittorietà, illogicità manifesta o violazione di legge) debitamente comprovati.
- L'onere probatorio circa la natura fraudolenta di giustificativi (es. note spese/fatture) grava sull'amministrazione; se questa dimostra la contraffazione e l'intenzionalità, può legittimare il licenziamento disciplinare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 30527/2024 del 27/11/2024
- Sentenza lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 30531/2024 del 27/11/2024
- Sentenza lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 30535/2024 del 27/11/2024
- Sentenza lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 30540/2024 del 27/11/2024
- Sentenza lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 30555/2024 del 27/11/2024
- Sentenza lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 30569/2024 del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →