Cassazione Civile, Sentenza n. 30540/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato il licenziamento con preavviso per assenze ingiustificate per oltre 185 ore, asseritamente giustificate dalla partecipazione ad eventi formativi. La ricorrente deduceva vizi procedurali (nullità per avvio del procedimento da persona diversa dal responsabile di struttura; violazione dei termini; carenza istruttoria; violazione del diritto di difesa), chiedeva l'ammissione di prova testimoniale su una presunta prassi aziendale che dispenserebbe dall'esibizione di attestati e contestava la proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il procedimento disciplinare anche se la segnalazione non proveniva dal responsabile della struttura, confermando che la prassi aziendale non può derogare alla previsione del CCNL che richiede idonea certificazione della partecipazione a formazione. L'autocertificazione prodotta dalla lavoratrice è stata ritenuta insufficiente; il termine per la conclusione del procedimento è stato rispettato avendo rilevanza la data di adozione dell'atto dall'ente; il diritto di difesa è stato ritenuto rispettato poiché la ricorrente fu convocata e le sue note difensive vennero esaminate. È stata altresì confermata la proporzionalità del licenziamento valutata dal giudice di merito. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio e al pagamento degli importi indicati nella sentenza.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare sul vizio di motivazione e sull'ammissibilità delle doglianze relative all'omesso esame di prove solo se decisive.
art. 112 cod. proc. civ.
Riferimento alla necessità di motivazione delle decisioni; censura sulla violazione del principio è stata ritenuta infondata poiché la motivazione della Corte d'appello raggiunge il minimo costituzionale.
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha chiarito che la segnalazione disciplinare non deve necessariamente provenire dal responsabile della struttura per rendere valido l'avvio del procedimento; l'Ufficio procedimenti disciplinari può attivarsi anche su altre notizie di fatto.
art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in relazione al criterio di proporzionalità della sanzione: la valutazione della proporzionalità appartiene al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di vizi gravi di motivazione.
CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro)
Stabilisce che l'attività formativa deve essere funzionale e documentalmente provata; una prassi aziendale che si limiti ad una comunicazione preventiva senza attestati non può derogare all'obbligo contrattuale di certificazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al minimo di motivazione richiesto dalle sentenze. La Corte ha ritenuto rispettati i requisiti costituzionali in materia di giusto processo e motivazione.
art. 6 CEDU
Invocato con riferimento al diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia processuale dell'intimata.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Riferimenti procedurali richiamati nella censura sulla motivazione: la Corte ha escluso la nullità per carenza motivazionale avendo la sentenza impugnata una motivazione adeguata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevata la sussistenza delle condizioni per il contributo unificato aggiuntivo ai sensi della normativa sui ricorsi; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali richiesti.
Massime di principio
- In materia di formazione la prova della partecipazione grava sul lavoratore: l'autocertificazione può essere insufficiente se il CCNL richiede idonea certificazione.
- L'avvio del procedimento disciplinare non è invalido di per sé se la segnalazione non proviene dal responsabile di struttura; l'Ufficio disciplinare può attivarsi anche su altre fonti di notizia.
- I termini per la conclusione del procedimento disciplinare, nei casi previsti, si valutano con riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., non alla sola data di comunicazione al destinatario, salvo diversa previsione normativa.
- Il mancato esame o l'omessa ammissione di prove sono censurabili in Cassazione solo se tali prove, se avessero formato oggetto di istruttoria, avrebbero avuto valore decisivo e avrebbero mutato il giudizio in modo certo, non meramente probabilistico.
- Il giudizio sulla proporzionalità della sanzione disciplinare (es. licenziamento) spetta principalmente al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi gravi della motivazione o per omesso esame di fatti decisivi.
- Il diritto di difesa è considerato rispettato se il lavoratore è stato convocato e le sue difese scritte sono state effettivamente esaminate, anche qualora abbia rinunciato a partecipare in presenza.
- La decisione sulle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la corretta applicazione del principio che non si possono gravare di spese le parti totalmente vittoriose.
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