Cassazione Civile, Ordinanza n. 24911/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto nel quale un lavoratore ha ottenuto in appello l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società appaltatrice per il periodo 1.6.1999-28.2.2010, con inquadramento superiore e conseguente condanna al pagamento di differenze retributive, compresi gli straordinari. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto responsabile in solido la società committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, respingendo le eccezioni di decadenza e prescrizione. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 29, comma 2, e dell'art. 2964 c.c., sostenendo che la decadenza biennale non sarebbe stata impedita da una mera diffida stragiudiziale ma solo dalla domanda giudiziale; (2) e (3) violazione delle norme sulla prescrizione, censurando l'idoneità della lettera del 29.12.2014 inviata dal lavoratore anche alla committente a interrompere la prescrizione e la decorrenza del termine dal momento della cessazione del rapporto di lavoro anziché dalla maturazione dei singoli crediti; (4) violazione dell'art. 2103 c.c. e del CCNL applicato, lamentando che l'inquadramento B2 fosse stato riconosciuto senza verificare le mansioni effettive; (5) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., contestando la prova dello straordinario e la liquidazione dei relativi compensi sulla base di conteggi ritenuti insufficientemente provati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime ratione temporis applicabile all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, la decadenza biennale per agire contro il committente è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito del contenuto della lettera di diffida, e non fondato il terzo, confermando che il credito verso il committente solidalmente obbligato segue il medesimo regime prescrizionale del credito retributivo verso il datore/appaltatore e che, nel caso di rapporto privo di stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché, sotto veste di violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio su mansioni e straordinario. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
nel testo ratione temporis vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012
La decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente è impedita anche da un atto stragiudiziale di richiesta di pagamento, non essendo necessaria solo la proposizione della domanda giudiziale; inoltre il committente è obbligato in solido con appaltatore e subappaltatori per trattamenti retributivi e contributi dovuti al lavoratore.
Richiamato in relazione alla disciplina della decadenza, ma il motivo è stato respinto perché la richiesta stragiudiziale può impedire l'operatività del termine decadenziale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Invocato per contestare l'interpretazione della lettera del lavoratore; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a un nuovo accertamento di merito.
Invocato unitamente alle altre norme ermeneutiche per contestare il significato della missiva; censura inammissibile perché attinente alla valutazione di fatto.
Richiamato quanto all'interruzione della prescrizione; la Corte ha però valorizzato il principio secondo cui il credito verso il committente solidale segue il medesimo regime del credito principale.
Richiamato in tema di costituzione in mora e diffida; la Corte non ha accolto la censura sulla lettera stragiudiziale, ritenendola inidonea a fondare la doglianza di legittimità.
La decorrenza della prescrizione è stata ricondotta alla possibilità di far valere il diritto in base al titolo giuridico del rapporto di lavoro e, per rapporti privi di stabilità, alla cessazione del rapporto.
Richiamato per contestare l'inquadramento del lavoratore; la censura è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a una nuova valutazione delle prove sulle mansioni effettive.
Richiamato per contestare la prova degli straordinari; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché mirava alla rivalutazione del materiale istruttorio.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non può invece consistere nella mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge; la Corte ha distinto correttamente le censure di diritto da quelle, inammissibili, di merito mascherate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, la decadenza biennale per agire contro il committente può essere impedita anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la sola proposizione della domanda giudiziale.
- Il credito del lavoratore verso il committente solidalmente responsabile non è autonomo e distinto rispetto a quello verso il datore di lavoro/appaltatore: esso ha lo stesso contenuto e segue il medesimo regime di prescrizione del credito principale.
- Quando il rapporto di lavoro non è assistito da stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, e tale regola si riflette anche sull'obbligazione solidale del committente.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il libero apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito; è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove inesistenti o ha attribuito forza di prova legale a elementi che non la possiedono.
- Le doglianze in tema di inquadramento contrattuale e di straordinario sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
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