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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4099/2020 del 18/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia trae origine da molestie sessuali commesse nei confronti della lavoratrice da due suoi superiori gerarchici, seguite, a breve distanza, dallo stupro perpetrato da uno dei due. Il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento del danno; la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 26 settembre 2014, aveva confermato la responsabilità indiretta delle società datrici di lavoro ai sensi dell’art. 2049 c.c. e aumentato il risarcimento da Euro 69.110,00 a Euro 97.185,00, liquidando un incremento del 50% in ragione della gravità del pregiudizio fisico e psichico. La lavoratrice ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per omessa pronuncia e valutazione della voce di danno morale, deducendo che la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato postumi permanenti da disturbo post-traumatico da stress con stato depressivo, quantificati nel 15%, e aveva indicato un’incidenza sulla vita di relazione in misura equivalente al danno biologico. La ricorrente sosteneva che, oltre al danno biologico, fosse stata riconosciuta e richiesta un’autonoma componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza interiore, non esaminata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato la regola sull’onere della prova e fondato la decisione sugli elementi offerti dalla ricorrente. Ha invece ravvisato l’omessa valutazione del danno morale: l’aumento del 50% disposto in appello riguardava il danno fisico-psichico e la componente dinamico-relazionale, ma non liquidava né motivava autonomamente la sofferenza interiore, componente distinta dal danno biologico e particolarmente rilevante nel caso concreto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà mantenere ferma la liquidazione del danno biologico nella misura del 15% e il relativo incremento del 50%, e liquidare autonomamente il pregiudizio intrinseco connesso alla sofferenza interiore, considerando anche la giovane età e la situazione familiare e personale della danneggiata. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Omette, tuttavia, in tale liquidazione, completamente la voce del danno morale inteso come sofferenza intrinseca ed ulteriore del danneggiato stricto sensu e che in modo inesatto il CTU denomina danno alla vita di relazione.

    La mancata decisione su una componente di danno morale ritualmente richiesta integra l’omissione di pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte accoglie il motivo relativo, tra l’altro, alla violazione dell’art. 116 c.p.c., ma non formula nel testo una specifica regola interpretativa autonoma su tale disposizione; l’accoglimento dipende dall’omessa valutazione della componente di danno morale.

  • art. 2697 c.c.

    Va premesso, con riguardo all’allegata violazione dell’art. 2697 c.c., che essa si configura solamente qualora il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35).

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice assegna l’onere probatorio alla parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 1223 c.c.

    Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina esclusivamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    L’art. 1223 c.c. disciplina il danno patrimoniale nelle forme del danno emergente e del lucro cessante; la decisione distingue tale categoria dal danno non patrimoniale.

  • art. 2059 c.c.

    Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina esclusivamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e onnicomprensiva, ma la liquidazione deve considerare distintamente le componenti effettivamente patite, evitando duplicazioni tra pregiudizi identici.

  • art. 185 c.p.

    Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina esclusivamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    La disposizione è richiamata quale fondamento normativo del danno non patrimoniale; la Corte richiede che, nella sua liquidazione, siano considerate le diverse conseguenze del pregiudizio senza frammentazioni nominalistiche.

  • art. 32 Cost.

    Deve, quindi, ritenersi che costituisca duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.);

    Il danno biologico e il danno esistenziale, quando descrivono la stessa incidenza sulla vita quotidiana e dinamico-relazionale tutelata dall’art. 32 Cost., non possono essere liquidati separatamente perché ciò comporterebbe una duplicazione.

  • art. 138, comma 2, lett. e), d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    nondimeno, una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, peraltro oggi alla luce dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., alla lett. e).

    La sofferenza interiore conseguente alla lesione della salute richiede una valutazione autonoma rispetto al danno biologico e alla componente dinamico-relazionale.

  • art. 2049 c.c.

    In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto, confermando sul punto la decisione del Tribunale, che la responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., per il fatto dannoso commesso dal dipendente, non richiede che fra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria, per essere irrilevante che il dipendente medesimo abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali.

    Il testo riferisce la regola applicata dai giudici di merito sulla responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c.; la Cassazione non esamina né riforma tale statuizione nel decidere il motivo concernente la liquidazione del danno.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando il giudice pone l’onere della prova a carico della parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non coincide con una contestazione della valutazione degli elementi probatori.
  • Il danno non patrimoniale va liquidato unitariamente e in modo onnicomprensivo, tenendo conto di tutte le conseguenze pregiudizievoli provate, ma senza attribuire denominazioni diverse a pregiudizi identici.
  • Il danno biologico comprende l’incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali; non è quindi cumulabile, per il medesimo pregiudizio, con una distinta voce di danno esistenziale.
  • La sofferenza interiore soggettiva è distinta dal danno biologico e dalla componente dinamico-relazionale e, quando allegata e accertata, deve essere oggetto di autonoma valutazione risarcitoria, pur nell’ambito della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.
  • La personalizzazione del risarcimento riferita alla componente dinamico-relazionale non supplisce all’omessa valutazione della sofferenza morale interiore, che deve essere considerata separatamente quando costituisce una conseguenza effettiva e rilevante del fatto dannoso.

Come è indicizzato

MaterieMobbing
RamiLavoroResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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