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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3913/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dall’accertamento dell’obbligo del terzo promosso da una creditrice nei confronti della società datrice di lavoro del debitore esecutato. A seguito del pignoramento notificato il 18 dicembre 2009, il Tribunale aveva accertato che la società era debitrice verso il lavoratore di Euro 1.000,00 per retribuzioni indebitamente trattenute, Euro 61,75 per il pagamento di sanzioni al codice della strada ed Euro 3.528,00 per TFR maturato prima del pignoramento, dopo le dimissioni intervenute il 15 dicembre 2009. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’11 aprile 2013, aveva confermato la decisione: aveva ritenuto che la cessione del TFR fosse soggetta al limite del quinto e aveva inoltre rilevato che la società non aveva provato di avere già pagato alla finanziaria cessionaria l’importo di Euro 3.528,00. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulla cessione degli stipendi e del TFR, sostenendo che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 180/1950, alla cessione del TFR non si applica il limite del quinto e che la cessione, una volta perfezionata, impone al debitore ceduto di pagare al cessionario, senza che rilevi l’avvenuto pagamento prima del pignoramento. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa motivazione, per non avere la Corte d’Appello esaminato il motivo di gravame relativo alla valutazione delle risultanze istruttorie sulla trattenuta dell’acconto e della multa del lavoratore.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha stabilito che la cessione del TFR dei lavoratori pubblici e privati non è assoggettata al limite del quinto previsto per le quote di stipendio o salario. Ha inoltre rilevato che la cessione del credito è consensuale e attribuisce al cessionario la qualità di creditore esclusivo per effetto del consenso, mentre la notificazione al debitore ceduto serve a escludere l’efficacia liberatoria del pagamento in buona fede al cedente; nella controversia non era stata posta la questione di una cessione notificata o accettata dopo il pignoramento ai sensi dell’art. 2914 c.c. Quanto al secondo motivo, l’omesso esame di un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina la nullità della sentenza per error in procedendo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, chiamata anche a decidere sul motivo d’appello concernente le altre poste accertate e a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

    Ne consegue che mentre per la “cessione di quote di stipendio o di salario”, sia nel caso di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, è espressamente previsto che essa non sia superiore al quinto dell’importo, altrettanto espressamente è previsto che tale limite non operi per la “cessione del trattamento di fine rapporto”, fungendo essa da forma di garanzia per l’estinzione del debito contratto dal cedente.

    La cessione del TFR è esclusa dal limite del quinto che vale per la cessione di quote di stipendio o salario; la regola si applica ai lavoratori pubblici e privati.

  • art. 1260 c.c.

    In mancanza di espliciti divieti legali in ordine alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto, opera la regola posta dall’art. 1260 c.c. che è quella della cedibilità dei crediti, salvo che si tratti gi; crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge.

    Il credito per TFR è cedibile secondo la regola generale, in assenza di un divieto legale espresso e non essendo un credito strettamente personale.

  • art. 1264 c.c.

    Per consolidato orientamento, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), finanche ove sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. che è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente.

    La notificazione della cessione al debitore ceduto non è necessaria al perfezionamento della cessione né all’acquisto della qualità di creditore da parte del cessionario; rileva per stabilire se un pagamento in buona fede al cedente abbia efficacia liberatoria.

  • art. 2914, comma 1, n. 2, c.c.

    Quindi perfezionata la cessione, unico creditore avente diritto non era più il lavoratore M. bensì la cessionaria Conetruria erogatrice del finanziamento, indipendentemente dalla successiva fase di adempimento, nè viene posta questione che la cessione del credito per TFR fosse stata notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo successivamente al pignoramento, a mente dell’art. 2914 c.c., comma 1, n. 2.

    La Corte precisa che nel caso esaminato non era stata sollevata la questione dell’opponibilità al pignorante di una cessione notificata o accettata dopo il pignoramento; tale disposizione non fonda quindi una distinta regola decisoria ulteriore rispetto alla questione effettivamente decisa.

  • art. 112 c.p.c.

    Invero l’omesso esame di un motivo di appello è idoneo a concretare la violazione del canone processuale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato imposto dall’art. 112 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 1539 del 2018), determinando un error in procedendo che causa la nullità della sentenza, per cui il giudice del rinvio sarà chiamato a pronunciarsi sul mezzo di gravame articolato in relazione alle altre poste oggetto di accertamento dell’obbligo del terzo.

    L’omessa pronuncia su un motivo d’appello viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • La cessione del trattamento di fine rapporto, da parte di lavoratori pubblici o privati, non è soggetta al limite del quinto previsto per la cessione di quote di stipendio o salario.
  • La cessione del credito si perfeziona con il consenso di cedente e cessionario e attribuisce a quest’ultimo la qualità di creditore esclusivo; la notificazione al debitore ceduto rileva per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento in buona fede effettuato al cedente.
  • L’omesso esame di un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c., quale error in procedendo, e determina la nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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