Cassazione Civile, Sentenza n. 4100/2020 del 18/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto alla società datrice di lavoro il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e alla vita di relazione conseguenti all’esclusione dalle selezioni per la promozione disciplinate dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995. L’illegittimità dell’esclusione era già stata dichiarata con ordinanza passata in giudicato. La domanda risarcitoria era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1757/2014 depositata il 23 dicembre 2014, aveva confermato il rigetto: il pregiudizio dedotto riguardava la perdita di una chance di promozione, non il mancato conseguimento certo della promozione, ma non risultavano provati, neppure per presunzioni, elementi idonei a dimostrare una probabilità concreta ed effettiva di conseguirla. La ricorrente era stata ammessa in via cautelare a una delle due procedure di accesso, che non aveva superato. In Cassazione ha articolato sette motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra domanda e decisione; violazione degli artt. 2909, 112, 324, 384 e 429 c.p.c. per preteso contrasto con precedenti giudicati e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 50 del CCNL, con censure sull’onere della prova e sul nesso causale; violazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 50 del CCNL, contestando la valutazione della condotta datoriale e la determinazione del danno, nonché invocando i principi di ragionevolezza, imparzialità e meritevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la domanda era stata interpretata dai giudici di merito con motivazione adeguata e non era stata omessa alcuna pronuncia. I motivi secondo, terzo e quinto sono infondati: le doglianze non individuavano un uso illegittimo delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; inoltre, i precedenti giudicati non erano in contrasto con la decisione risarcitoria. La ricorrente non aveva dimostrato, neppure presuntivamente e sulla base di una comparazione dei titoli e requisiti dei candidati, una probabilità concreta di ottenere la promozione; il danno non patrimoniale o esistenziale non poteva essere considerato in re ipsa e richiedeva allegazioni specifiche e prova. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato nella parte reiterativa delle censure già esaminate e inammissibile nella parte in cui chiedeva una rivalutazione fattuale sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo. I motivi sesto e settimo sono infondati perché, pur formalmente prospettando violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitavano una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, precluse in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, l’interpretazione della originaria domanda sul punto è stata adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, conseguentemente, sempre con idonea motivazione ha ritenuto insussistente la lesione prospettata.
La censura di omessa pronuncia va distinta dalla contestazione dell’interpretazione della domanda: se la domanda è stata interpretata e la decisione ne ha motivato il contenuto, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi in sede di legittimità per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione quando si denunci l’impiego di prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti legali; non consente di contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi in sede di legittimità per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre nei casi in cui siano disattese prove legali o siano trattati come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non ricorre per il solo fatto che la parte reputi erronea la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall’illegittima esclusione da una graduatoria non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto.
Il danno non patrimoniale, compreso quello esistenziale dedotto in conseguenza dell’esclusione illegittima da una graduatoria, non è presunto per il solo fatto dell’illecito: il richiedente deve provarlo e allegare circostanze specifiche che attestino un effettivo e radicale pregiudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invero, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali o delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
La nullità della sentenza per vizio motivazionale sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, così da non soddisfare il requisito minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
La motivazione della sentenza deve soddisfare il contenuto minimo costituzionale: la sua mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità determina la nullità, mentre non basta una contestazione della sua congruità.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il lavoratore che chieda il risarcimento per perdita di chance di promozione conseguente alla violazione della par condicio tra aspiranti deve provare, anche per presunzioni, una concreta probabilità di conseguire il risultato utile. La probabilità va apprezzata considerando i titoli e i requisiti dei candidati e non può essere desunta dal solo rapporto matematico tra concorrenti e posti disponibili.
- Il danno da perdita di chance non coincide con le retribuzioni o con il vantaggio finale non conseguito: il risarcimento presuppone la prova della probabilità seria e concreta di ottenere il risultato sperato.
- Il danno non patrimoniale, incluso quello esistenziale, non è in re ipsa per effetto dell’illegittima esclusione da una selezione o graduatoria. Occorrono allegazioni circostanziate e prova di fatti specifici, non enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.
- In cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle prove: occorre dedurre la violazione dei limiti legali di acquisizione o valutazione della prova.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non permette di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. va distinta dalla critica all’interpretazione della domanda: quest’ultima attiene all’accertamento di merito, mentre la violazione processuale ricorre quando il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o attribuisca un bene diverso da quello richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 18 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4099/2020 del 18/02/2020
- Sentenza lavoro · 18 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4093/2020 del 18/02/2020
- Sentenza lavoro · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3913/2020 del 17/02/2020
- Sentenza lavoro · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3917/2020 del 17/02/2020
- Sentenza lavoro · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3903/2020 del 17/02/2020
- Sentenza lavoro · 17 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3907/2020 del 17/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →