Cassazione Civile, Sentenza n. 3903/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La società datrice di lavoro aveva licenziato il lavoratore con lettera del marzo 2011, addebitandogli di avere registrato vendite di biglietti di un gioco in luogo dei prodotti effettivamente acquistati dai clienti, allo scopo di appropriarsi delle eventuali vincite. Il Tribunale aveva deciso in senso favorevole al lavoratore; la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 695/2017 depositata il 16 ottobre 2017, riformò la decisione e ritenne legittimo il licenziamento, reputando provati i fatti e certa l’identificazione dell’autore sulla base delle testimonianze dei dipendenti dell’agenzia investigativa e della società. Il lavoratore ha proposto tre motivi di ricorso: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile sulla prova della condotta; (2) violazione degli obblighi di motivazione, assumendo che la Corte d’appello non avesse esaminato la consegna di due distinte lettere di contestazione e le ragioni di tale duplicità; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 L. n. 604/1966, sostenendo che la datrice non aveva provato l’addebito e l’identità dell’autore e contestando la valutazione delle testimonianze e l’assenza di documentazione corroborante.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della Corte d’appello, ampia e fondata su esame analitico delle prove, rendeva comprensibile il percorso decisionale e non era apparente. Ha rigettato il secondo: la sentenza impugnata aveva esaminato le due lettere, chiarendo che la prima, contenente il riferimento alla confessione, non rilevava ai fini della regolarità, mentre il procedimento disciplinare era stato legittimamente avviato con la seconda, dalla quale quel riferimento era stato eliminato; inoltre, il ricorrente non aveva specificato la concreta decisività della condotta datoriale precedente alla seconda lettera, e la Corte di merito aveva escluso iniziative intimidatorie. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché le doglianze non denunciavano una diversa distribuzione dell’onere della prova, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
E’, infatti, “apparente”, dando luogo a nullità della sentenza per error in procedendo, la motivazione che, sebbene graficamente esistente, “non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U n. 22232/2016; conforme Cass. n. 13977/2019).
La motivazione è apparente e determina nullità soltanto quando, pur materialmente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso concreto la motivazione d’appello superava tale soglia perché esponeva analiticamente le ragioni della prova dell’addebito e dell’identificazione del lavoratore.
art. 2697 c.c.
Si deve, infatti, ribadire in proposito il principio, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26769/2018, fra le molte conformi); mentre le censure, che con il motivo in esame vengono proposte, lungi dal relazionarsi al paradigma delle norme citate, si sostanziano in una rivisitazione del merito della causa e cioè in un’operazione elaborativa e valutativa che è estranea alla sede di legittimità ed è invece propria del giudice di merito, a cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 6288/2011, fra le numerose conformi).
La violazione dell’onere della prova ricorre in cassazione solo se il giudice ne abbia erroneamente individuato la parte gravata. Non integra tale violazione la contestazione della selezione, attendibilità o valutazione delle prove, che appartiene al merito e non può essere trasformata in una richiesta di nuova ponderazione in sede di legittimità.
L. n. 604/1966, art. 5
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26769/2018, fra le molte conformi); mentre le censure, che con il motivo in esame vengono proposte, lungi dal relazionarsi al paradigma delle norme citate, si sostanziano in una rivisitazione del merito della causa e cioè in un’operazione elaborativa e valutativa che è estranea alla sede di legittimità ed è invece propria del giudice di merito, a cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 6288/2011, fra le numerose conformi).
La Corte ha respinto la censura formulata anche in riferimento all’art. 5 L. n. 604/1966 perché essa, al di là del richiamo alla norma, non denunciava un errore sul riparto dell’onere probatorio, ma chiedeva una nuova valutazione delle prove sulla fondatezza dell’addebito e sull’identificazione del lavoratore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
E’, infatti, “apparente”, dando luogo a nullità della sentenza per error in procedendo, la motivazione che, sebbene graficamente esistente, “non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U n. 22232/2016; conforme Cass. n. 13977/2019).
La denuncia di nullità processuale per motivazione apparente è fondata solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione; non consente invece di censurare come nullità una motivazione che esponga in modo comprensibile, benché contestato, il percorso valutativo del giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Il comma è richiamato quale parametro per determinare l’importo aggiuntivo, pari al contributo unificato previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è apparente, con conseguente nullità, solo se, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice; non spetta all’interprete supplire con congetture alle carenze motivazionali.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. La critica alla valutazione dell’attendibilità, della concludenza o della selezione delle prove attiene invece al merito e non integra, di per sé, una violazione dell’onere probatorio.
- La censura concernente l’omesso esame di una questione decisiva richiede che il ricorrente indichi in modo specifico la concreta attitudine del fatto a determinare un esito diverso della controversia; una rilevanza soltanto ipotetica non è sufficiente.
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