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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4093/2020 del 18/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato con la società per il periodo dal 14 novembre 2003 al 15 gennaio 2004, per esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto, addetto al servizio di recapito presso un Polo Corrispondenza. Il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 26 luglio 2013, aveva respinto l’appello della società, applicando l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 e condannandola al pagamento di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il considerevole intervallo tra la cessazione del rapporto e l’iniziativa del lavoratore dimostrasse la volontà tacita di porre fine al rapporto; 2) violazione del D.Lgs. n. 368/2001, art. 1, e degli artt. 115, 245, 421 e 437 c.p.c., contestando la valutazione di genericità della causale sostitutiva e la valutazione delle prove, poiché la clausola indicava l’ambito territoriale, il luogo di lavoro, le mansioni e il periodo; 3) violazione della L. n. 604/1966, art. 8, e della L. n. 183/2010, art. 32, comma 6, contestando l’importo di dodici mensilità e chiedendo l’applicazione del limite ridotto alla metà in presenza dei presupposti collettivi previsti dalla norma.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il mero decorso di un periodo considerevole dopo la cessazione del contratto non prova una risoluzione per mutuo consenso; spetta al datore di lavoro che la eccepisce dimostrare circostanze idonee a rivelare una volontà comune, chiara e certa, di porre definitivamente fine al rapporto. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la causale indicava il Polo Corrispondenza interessato, l’Ufficio Recapiti, le mansioni corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire e il periodo di riferimento: tali elementi non consentivano di considerare la clausola generica. Ha inoltre ritenuto ammissibili e decisivi i capitoli di prova testimoniale trascritti negli atti, diretti a verificare le scoperture temporanee nel contesto lavorativo. Ha accolto anche il terzo motivo, perché la Corte territoriale non aveva considerato la riduzione alla metà del limite massimo dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 6, della L. n. 183/2010, ove ne ricorrano i presupposti. Ha quindi cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi la legittimità del termine secondo i criteri enunciati e l’applicabilità della riduzione dell’indennità.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs. n. 368/2001

    in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa. In un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette, poi, sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente

    Per le assunzioni a termine per esigenze sostitutive, la causale è sufficientemente specifica quando indica elementi che permettono di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, anche senza identificarli nominativamente. Nel caso concreto, l’ambito territoriale, il luogo di lavoro, le mansioni e il periodo indicati nella clausola non potevano essere ritenuti generici.

  • artt. 115, 245, 421 e 437 c.p.c.

    Peraltro, i capitoli di prova testimoniale, conseguentemente, articolati in relazione alle suddette circostanze e trascritte sia con l’atto di appello che con il ricorso per cassazione, si dimostravano ammissibili e decisivi per stabilire le scoperture temporanee verificatesi nel contesto lavorativo sopra richiamato.

    La prova testimoniale articolata sulle circostanze specifiche relative alle esigenze sostitutive e alle scoperture temporanee è ammissibile e decisiva quando è diretta a verificare la concreta sussistenza della causale.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata in data 26.7.2013, respingeva il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza di primo grado, “salva l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, a norma del quale”, condannava la società “al pagamento, in favore dell’appellato, di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita”.

    La disposizione costituisce la base dell’indennità riconosciuta nel giudizio di merito; la Cassazione ha cassato la relativa statuizione perché andava verificata anche l’eventuale applicazione del limite ridotto previsto dal comma 6.

  • art. 32, comma 6, L. n. 183/2010

    Anche il terzo motivo è fondato, non avendo la Corte di merito tenuto conto del disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6 ai sensi del quale “In presenza si contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali, o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”.

    Se ricorrono i presupposti indicati dalla norma, ossia contratti o accordi collettivi qualificati che prevedano l’assunzione dei lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità previsto dal comma 5 è ridotto della metà; il giudice del rinvio deve verificare se tali presupposti sussistano.

Massime di principio

  • La risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso richiede l’accertamento di una volontà comune, chiara e certa, di porre definitivamente fine al rapporto; il mero decorso del tempo dopo la scadenza del contratto a termine è insufficiente. L’onere di provare le circostanze da cui desumere tale volontà grava sul datore di lavoro che eccepisce la risoluzione.
  • Nelle assunzioni a termine per esigenze sostitutive, la causale è specifica se contiene elementi che consentono di individuare il contesto dell’esigenza e determinare il numero dei lavoratori da sostituire, anche senza indicarne nominativamente i nomi. Possono rilevare l’ambito territoriale, il luogo di lavoro, le mansioni e il periodo di riferimento.
  • La prova testimoniale diretta a verificare le scoperture temporanee nel contesto lavorativo indicato dalla causale può essere ammissibile e decisiva per accertare in concreto l’esigenza sostitutiva.
  • In presenza dei contratti o accordi collettivi e delle condizioni specificamente previste dall’art. 32, comma 6, della L. n. 183/2010, il limite massimo dell’indennità di cui al comma 5 è ridotto alla metà; il giudice deve verificare in concreto la ricorrenza di tali presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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