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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3917/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

La ricorrente aveva adito il Tribunale di Brescia chiedendo spettanze connesse al recesso dal rapporto di agenzia, che riteneva privo di giusta causa, il pagamento di provvigioni maturate e l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente coesistente con quello di agenzia, per mansioni ulteriori. Per quest’ultima pretesa aveva domandato 260.000 euro a titolo di retribuzioni, ferie, permessi non goduti e TFR. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo limitatamente alle domande relative alla subordinazione; tale sentenza parziale non era stata impugnata con riserva d’appello. All’esito del giudizio sulle restanti domande, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la giusta causa del recesso e condannato la società al pagamento delle differenze provvigionali. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 62/2018 depositata il 13 luglio 2018, aveva respinto l’impugnazione dell’agente: aveva considerato incompatibili le pretese economiche fondate sulla contemporanea esistenza di un rapporto di agenzia e di lavoro subordinato e aveva ritenuto che la minaccia di far valere entrambe costituisse un vantaggio ingiusto, richiamando per analogia l’art. 1438 c.c., e giustificasse il recesso. L’agente ha proposto due successivi ricorsi per cassazione, il primo con cinque motivi e il secondo, notificato l’8 novembre 2018, con dieci motivi, sostitutivo del precedente e articolato sulle medesime violazioni. Ha contestato, tra l’altro, la configurabilità della giusta causa nel fatto di rivendicare diritti economici, l’asserita incompatibilità tra le domande, l’applicazione analogica dell’art. 1438 c.c., la motivazione della sentenza e l’errore temporale di fondare il recesso su azioni giudiziarie introdotte dopo il recesso, avvenuto il 30 marzo 2012, mentre il ricorso di primo grado era stato depositato il 19 ottobre 2012. Ha inoltre censurato il mancato esame delle prestazioni ulteriori asseritamente rese. La Cassazione ha ritenuto ammissibili entrambi i ricorsi e fondato il nono motivo, relativo all’erronea applicazione analogica dell’art. 1438 c.c.; gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibili entrambi i ricorsi: il secondo era stato notificato entro il termine breve decorrente dalla notifica del primo e prima che fosse dichiarata l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo, e la notificazione del primo non aveva consumato il potere d’impugnazione. Nel merito ha accolto il nono motivo, relativo all’applicazione analogica dell’art. 1438 c.c., e ha assorbito gli altri. Ha rilevato che la minaccia di far valere un diritto è rilevante ai sensi di tale norma solo se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto e accompagnata da un uso strumentale del diritto o del potere volto a condizionare la volontà altrui; la sentenza d’appello non aveva chiarito quale condizionamento fosse stato esercitato né individuato un negozio della preponente viziato e annullabile. La controversia, per come risultava dagli atti, riguardava invece la rivendicazione della lavoratrice e il successivo recesso della preponente, sicché la fattispecie esulava dallo schema dell’art. 1438 c.c. La giusta causa del recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. resta da accertare. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1438 c.c.

    A norma dell’art. 1438 c.c., “la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti”. Non solo tale situazione si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento (v. Cass. 20305 del 2015, v. pure Cass. 17523 del 2011, n. 28260 del 2005), ma la minaccia rilevante ai sensi di legge è concretamente ravvisabile, sotto il profilo dell’effettiva funzione intimidatoria del comportamento, soltanto se venga prospettato un uso strumentale del diritto o del potere diretto al condizionamento della volontà dell’altro contraente (o del dichiarante negli atti unilaterali) (cfr. Cass. n. 6426 del 1996).

    La minaccia di esercitare un diritto integra la fattispecie dell’art. 1438 c.c. soltanto quando miri a un vantaggio ingiusto, abnorme e non conseguibile mediante l’esercizio ordinario del diritto, e sia usata strumentalmente per condizionare la volontà altrui. Nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva accertato tale funzione intimidatoria né individuato un negozio della preponente viziato e suscettibile di annullamento; pertanto la norma non poteva fondare la giusta causa di recesso.

  • art. 2119 c.c.

    Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, è stata invece la preponente che, a fronte della rivendicazione avanzata dalla S., ha esercitato il proprio potere di recesso, la cui giusta causa ex art. 2119 c.c. – venuto meno il fondamento giuridico su cui la decisione impugnata si fonda, a fronte di una situazione che, all’evidenza, esula dallo schema legale delineato dall’art. 438 c.c., – resta ancora da accertare in giudizio.

    L’esclusione della fattispecie dell’art. 1438 c.c. non determina di per sé l’assenza di giusta causa: questa deve essere autonomamente verificata dal giudice di rinvio alla luce dell’art. 2119 c.c. sulla base delle circostanze rilevanti.

  • art. 327 c.p.c.

    La sentenza impugnata è stata depositata il 13.7.2018 e trova applicazione ratione temporis l’abbreviazione del c.d. termine lungo a sei mesi ex art. 327 c.p.c.. La scadenza del termine per impugnare era dunque il 13.1.2019, da cui l’ammissibilità del primo ricorso.

    Nel caso esaminato, il termine lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; il primo ricorso, proposto prima della scadenza del 13 gennaio 2019, era tempestivo.

  • art. 340 c.p.c.

    Avverso tale sentenza non veniva proposta dalla ricorrente riserva di appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c..

    La sentenza parziale del Tribunale sulle domande relative alla subordinazione non fu impugnata con riserva d’appello; la Cassazione riferisce tale circostanza nella ricostruzione processuale, senza ricavarne un autonomo principio decisorio.

  • art. 378 c.p.c.

    La ricorrente ha altresì depositato memoria di replica ex art. 378 c.p.c..

    La disposizione è richiamata unicamente per descrivere il deposito della memoria della ricorrente e non fonda una statuizione o un principio della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    E’ fondato il nono motivo, restando assorbito nel relativo accoglimento l’esame dei restanti.

    Le censure motivate con riferimento all’art. 132 c.p.c. non sono state decise nel merito, essendo rimaste assorbite dall’accoglimento del motivo relativo all’art. 1438 c.c.

  • art. 118 c.p.c.

    E’ fondato il nono motivo, restando assorbito nel relativo accoglimento l’esame dei restanti.

    Le censure motivate con riferimento all’art. 118 c.p.c. non sono state decise nel merito, essendo rimaste assorbite dall’accoglimento del motivo relativo all’art. 1438 c.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    E’ fondato il nono motivo, restando assorbito nel relativo accoglimento l’esame dei restanti.

    Le censure sulla motivazione formulate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. sono rimaste assorbite e non hanno dato luogo a un principio autonomo.

Massime di principio

  • La minaccia di far valere un diritto può rilevare ai sensi dell’art. 1438 c.c. soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, abnorme e ulteriore rispetto a quello ottenibile con l’esercizio ordinario del diritto, e se il diritto o il potere è impiegato strumentalmente per condizionare la volontà altrui.
  • Per ricondurre una condotta alla fattispecie dell’art. 1438 c.c. non è sufficiente qualificare come incompatibili o eccessive le pretese avanzate: occorre chiarire quale condizionamento della volontà sia stato concretamente esercitato e quale negozio risulti viziato e suscettibile di annullamento.
  • Quando il recesso è anteriore all’introduzione del giudizio, la successiva proposizione della domanda giudiziale non può costituire il fatto posto a fondamento del recesso; la giusta causa deve essere verificata sulla base dei fatti rilevanti anteriori al recesso.
  • Venuto meno il fondamento della decisione che aveva ravvisato nella condotta del lavoratore la fattispecie dell’art. 1438 c.c., la sussistenza della giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. deve essere accertata autonomamente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

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