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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3907/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere dall’INPS, a carico del Fondo di garanzia previsto dalla L. n. 297 del 1982, il pagamento del TFR e dell’ultima retribuzione, per complessivi Euro 3.063,38, in assenza di un provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento del datore di lavoro. Il Tribunale di Ferrara aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1150/2016 depositata il 5 dicembre 2016, aveva confermato la decisione. L’INPS ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo la violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, e dell’art. 2697 c.c. Ha contestato che il giudice del lavoro potesse accertare incidentalmente la non assoggettabilità in concreto del datore di lavoro a fallimento, sostenendo che tale verifica dovesse risultare da un provvedimento del tribunale fallimentare e dovesse considerare l’insieme dei debiti dell’imprenditore, non soltanto l’importo del credito della lavoratrice. La prestazione riconosciuta era composta da Euro 2.293,79 per TFR e da Euro 769,59 per la retribuzione di maggio 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha affermato che la non assoggettabilità del datore di lavoro a procedura concorsuale è una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice della domanda previdenziale può accertare incidentalmente: nessuna norma impone che sia previamente definita dal tribunale fallimentare con efficacia di giudicato, né tale accertamento potrebbe fare stato nei confronti del datore di lavoro, estraneo al giudizio. La Corte ha precisato che il lavoratore deve comunque provare la non assoggettabilità a fallimento, in concreto o in astratto, e che non basta la mera allegazione che il proprio credito sia inferiore alla soglia legale. Nel caso specifico, però, l’INPS aveva censurato soltanto la competenza del giudice adito a svolgere l’accertamento, senza contestare nel merito la valutazione compiuta dai giudici di merito. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori della lavoratrice. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.c.

    rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato

    La verifica della non assoggettabilità a procedura concorsuale è svolgibile incidentalmente dal giudice chiamato a decidere sulla prestazione del Fondo, poiché non è imposto che sia decisa con efficacia di giudicato.

  • L. n. 297 del 1982, art. 2

    tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 segg.) e, dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).

    Il diritto alla prestazione del Fondo ha presupposti propri: in caso di datore soggetto a fallimento rileva la verifica del credito attraverso l’insinuazione al passivo; se il datore non è soggetto alla legge fallimentare, occorre avere previamente esperito l’esecuzione forzata, dalla quale emerga l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali.

  • D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2

    Le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS hanno natura previdenziale e non retributiva: si tratta infatti di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell’ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale.

    Le prestazioni del Fondo sono obbligazioni previdenziali autonome rispetto ai debiti retributivi del datore di lavoro, benché possano coincidere nella misura con questi ultimi.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 15, comma 9

    non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l’intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dalla L. Fall., art. 15, u.c.

    La non assoggettabilità concreta a fallimento non si prova limitandosi ad allegare che il credito del lavoratore è sotto la soglia prevista dalla legge: il lavoratore deve dimostrare le circostanze costitutive della non assoggettabilità, che può essere astratta o concreta.

  • art. 2697 c.c.

    il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda.

    Grava sul lavoratore che domanda l’intervento del Fondo l’onere di provare i fatti costitutivi del rapporto previdenziale, inclusa la non assoggettabilità a fallimento del datore; l’insufficienza della prova comporta il rigetto della domanda.

Massime di principio

  • La natura previdenziale e autonoma delle prestazioni del Fondo di garanzia comporta che il loro sorgere dipenda dai presupposti stabiliti dalla disciplina previdenziale, non dalla sola cessazione del rapporto di lavoro.
  • Quando il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, l’accesso al Fondo presuppone il previo esperimento dell’esecuzione forzata e la dimostrazione dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali.
  • Nella controversia tra lavoratore e Fondo, la non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento è una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice adito può accertare incidentalmente; non è necessario un previo accertamento del tribunale fallimentare con efficacia di giudicato.
  • Il lavoratore che invoca l’intervento del Fondo ha l’onere di provare la non assoggettabilità a fallimento del datore, in astratto o in concreto. Non è sufficiente allegare che il proprio credito è inferiore alla soglia legale, poiché la verifica della soglia deve riferirsi alla situazione complessiva rilevante dell’impresa.

Come è indicizzato

RamiPrevidenza
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