Cassazione Civile, Ordinanza n. 35782/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze con cui una regione aveva ingiunto a un soggetto il pagamento di una somma a titolo di restituzione di contributi pubblici già erogati e di un’ulteriore somma a titolo di sanzione amministrativa, sul presupposto che il beneficiario avesse ottenuto indebitamente i contributi relativi all’annualità 2005-2006 mediante l’indicazione non veritiera della residenza in un Comune ricompreso tra le zone svantaggiate, requisito essenziale per l’accesso al beneficio. Il destinatario aveva proposto opposizione, ma la corte d’appello l’aveva respinta valorizzando: a) l’inopponibilità, in quel giudizio civile/amministrativo, della precedente sentenza penale di assoluzione, perché il giudicato penale non era spendibile nei confronti dell’ente che non si era costituito parte civile; b) alcune dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, ritenute utilizzabili nel giudizio civile come prova atipica; c) la valutazione complessiva delle prove, da cui risultava che la residenza dichiarata era solo formale e non coincideva con la dimora abituale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 654 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale di assoluzione, avente ad oggetto i medesimi fatti materiali, dovesse fare stato nel giudizio civile; 2) violazione dell’art. 512 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che le dichiarazioni assunte nelle indagini preliminari e non confermate in dibattimento non potessero essere utilizzate; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa corretta valutazione di tutte le prove; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., deducendo un’inversione dell’onere della prova e la mancata dimostrazione, da parte della regione, dell’insussistenza della residenza nel Comune interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato penale di assoluzione produce effetti preclusivi nel giudizio civile solo quando vi sia un effettivo accertamento specifico circa l’insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all’imputato, e solo nei confronti di soggetti che abbiano partecipato al processo penale; qui la regione non si era costituita parte civile. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, affermando che il giudice civile può utilizzare prove atipiche, incluse le sommarie informazioni testimoniali raccolte in sede penale, purché le valuti con motivazione adeguata. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il terzo e il quarto motivo perché in realtà miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qui non dedotto in modo conforme; inoltre, non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. perché non era in discussione la regola di distribuzione dell’onere probatorio, ma solo la valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato penale di assoluzione è opponibile nel giudizio civile solo se contiene un accertamento specifico e concreto dell’insussistenza del fatto o della non attribuibilità all’imputato, e solo nei confronti di soggetti che abbiano partecipato al processo penale.
Richiamato per distinguere l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno rispetto agli altri giudizi civili.
Le dichiarazioni raccolte in indagini preliminari non sono state ritenute inutilizzabili nel giudizio civile per il solo fatto di non essere state confermate in dibattimento penale.
Il giudice civile valuta le prove secondo prudente apprezzamento, salvo prova legale; la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o applica a una prova soggetta a regola speciale il prudente apprezzamento.
La violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
Il contraddittorio sulle prove atipiche si instaura con la loro produzione nel giudizio civile e con la possibilità delle parti di prenderne posizione.
Usato come parametro formale per denunciare violazioni di legge, ma non consente di censurare la mera ricostruzione dei fatti.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata quale base dell’ordinanza di recupero delle somme erogate.
Norma richiamata quale base dell’ordinanza sanzionatoria per l’indebita percezione dei contributi.
Massime di principio
- Il giudicato penale di assoluzione non esplica automaticamente efficacia vincolante nel giudizio civile: occorre un accertamento penale specifico, positivo e incompatibile con la diversa conclusione civile, oltre alla coincidenza soggettiva delle parti nei limiti richiesti dall’art. 654 c.p.p.
- Nei giudizi civili diversi dal risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile non è opponibile ai soggetti che non abbiano partecipato al processo penale; in particolare, l’ente pubblico che non si sia costituito parte civile non resta vincolato dall’assoluzione dell’imputato.
- Il giudice civile può utilizzare, come prove atipiche, anche gli atti delle indagini preliminari penali e le sommarie informazioni testimoniali, purché la loro utilizzazione sia motivata e le parti abbiano potuto contraddirle in giudizio.
- La censura in cassazione che invochi la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando sia denunciata l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l’applicazione del prudente apprezzamento a una prova legale; non quando si contesti soltanto il peso probatorio attribuito dal giudice.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata; non se la doglianza investe la sola valutazione del materiale istruttorio o la maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della prova; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice critica al convincimento raggiunto dal giudice di merito.
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