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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37958/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con recupero di credito d'imposta IRES relativo agli anni 2002 e 2003. Il primo giudice aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva visto rigettato il gravame dalla CTR Sicilia, che lo aveva ritenuto proposto oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992, 327, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, l. n. 742/1969, sostenendo che la CTR non aveva considerato la sospensione feriale dei termini, applicabile ratione temporis, nel calcolo del termine per appellare la sentenza di primo grado. La società contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente valida e quindi ammissibile la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario in primo grado, poiché la contribuente era rimasta contumace in appello e, nel processo tributario, opera l'ultrattività dell'elezione di domicilio ex art. 17 d.lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha accolto il motivo dell'Agenzia: ha affermato che, nel caso concreto, si applicava il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c., con aggiunta della sospensione feriale di 46 giorni vigente ratione temporis, poiché l'appello era stato notificato il 19.1.2015. Computando correttamente i termini, l'impugnazione risultava tempestiva. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per le impugnazioni soggette al termine lungo, nel caso concreto il termine annuale era applicabile perché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima della riforma del 2009; il termine va calcolato tenendo conto della sospensione feriale vigente ratione temporis.

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione può essere eseguita presso il procuratore domiciliatario in primo grado, quando la parte appellata non si sia costituita in appello o non abbia indicato diversamente il domicilio.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario opera l'ultrattività dell'indicazione della residenza/sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado anche per i successivi gradi, se la parte non si costituisce in appello o non modifica l'indicazione.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992

    Le notificazioni nel processo tributario si eseguono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata, con effetti estesi ai successivi gradi di giudizio.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione al termine per impugnare nel processo tributario.

  • art. 1, comma 1, l. n. 742/1969

    Nel testo vigente ratione temporis prevedeva la sospensione feriale dei termini processuali per 46 giorni; tale periodo doveva essere aggiunto al termine lungo di impugnazione.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    La riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni opera solo dal periodo feriale del 2015, in assenza di disciplina transitoria.

  • artt. 155, commi 1 e 2, c.p.c.

    Il computo dei termini processuali annuali o mensili avviene secondo il sistema civile; in caso di interferenza con la sospensione feriale, i giorni di sospensione si sommano al termine.

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    Concorre al criterio di computazione civile dei termini di decadenza, per cui il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta del relatore e al contraddittorio nella fase camerale.

  • art. 46, comma 17, l. n. 69/2009

    Il termine breve di sei mesi per impugnare si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado successivamente al 3 luglio 2009.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69/2009

    Conferma il regime transitorio per l'applicazione del nuovo termine breve di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario indicato in primo grado è valida anche se la parte non si è costituita in appello, per effetto dell'ultrattività dell'elezione di domicilio e della residenza/sede dichiarata in primo grado.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione soggetta al termine lungo ex art. 327 c.p.c., occorre aggiungere al termine annuale la sospensione feriale dei termini vigente nel periodo applicabile ratione temporis; la riduzione della sospensione da 46 a 31 giorni rileva solo dal periodo feriale del 2015 in assenza di disciplina transitoria.
  • Il computo del termine lungo di impugnazione segue il criterio civile ex art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c.; se il termine interseca la sospensione feriale, i giorni di sospensione si sommano al termine di decadenza.
  • Quando l'ultimo giorno utile per proporre l'appello coincide con il giorno di notifica dell'atto di gravame, l'impugnazione deve considerarsi tempestiva.
  • Nel processo tributario, le regole speciali sulle notificazioni degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992 prevalgono nel determinare il luogo valido di notificazione per i successivi gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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