Cassazione Civile, Ordinanza n. 22043/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una richiesta di informazioni e produzione di documentazione contabile ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 rimasta senza risposta, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, riprendendo a tassazione maggior reddito d'impresa. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo di non averne ricevuto rituale notifica: deduceva che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fosse inesistente o comunque nulla per omesso compimento delle formalità prescritte, in particolare per mancato avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito presso la casa comunale; chiedeva quindi la rimessione in termini e, nel merito, contestava la pretesa tributaria. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 140 c.p.c., 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, insistendo sulla mancata prova del perfezionamento della notifica e sulla conseguente decadenza del potere accertativo; con il secondo deduceva violazione dell'art. 184 bis c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo inammissibili le censure sul compimento delle attività dell'agente postale perché la CTR aveva accertato in fatto la regolarità delle ricerche e del deposito, e perché il ricorso era carente di autosufficienza sul punto. È invece stata ritenuta fondata la censura relativa alla prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD): in tema di notificazione di atti impositivi tramite servizio postale, quando il destinatario non riceva l'atto per temporanea assenza o situazioni equiparate, il notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. La Corte ha precisato che l'eventuale vizio integra nullità e non inesistenza della notificazione. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi la notificazione alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della richiesta di informazioni e produzione documentale rivolta al contribuente.
disciplina la notificazione in caso di irreperibilità temporanea o mancata consegna; la sua corretta esecuzione richiede il rispetto delle formalità previste e la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio tramite l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
richiamato insieme alle norme sulla notifica per sostenere la decadenza del potere accertativo in caso di notifica invalida.
richiamato insieme alle norme sulla notifica per sostenere la decadenza del potere accertativo in caso di notifica invalida.
interpretato in senso costituzionalmente orientato: la prova del perfezionamento della notifica postale dell'atto impositivo/processuale, nei casi di mancata consegna al destinatario, può essere fornita solo mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non bastando la sola prova della spedizione.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982, a tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come parametro dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982, a tutela del giusto processo.
norma processuale richiamata come vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- In tema di notificazione di atti impositivi tramite servizio postale, se il destinatario non riceve l'atto per temporanea assenza o per altre cause equiparate, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- Le doglianze che investono le attività materiali dell'agente postale sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito ha accertato in fatto la regolarità del procedimento e il ricorso non riproduce gli atti necessari a dimostrarne l'inosservanza, difettando di autosufficienza.
- La mancata prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa integra una nullità della notificazione e non la sua inesistenza.
- Quando una censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale, le questioni ulteriori restano prive di esame e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia nei limiti del principio di diritto enunciato.
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