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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17453/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente comunale volta ad ottenere l'accertamento del diritto al passaggio alla posizione economica superiore (da C3 a C4) nell'ambito di una selezione interna avviata nel 2008 dal Comune. In primo e secondo grado è stato riconosciuto alla lavoratrice un maggior punteggio per un titolo formativo non adeguatamente valutato, con conseguente rettifica della graduatoria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie disposizioni del CCNL enti locali, del T.U. enti locali, del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1418 e 1421 c.c. e 112 e 421 c.p.c., sostenendo la nullità del bando sulle progressioni economiche orizzontali del 2008 e degli atti conseguenti per difetto di copertura finanziaria e per mancanza dei necessari visti di regolarità contabile e dei revisori; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della procedura sollevata in appello, lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c. Il Comune aveva anche eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avversario per la precedente notifica di un altro ricorso non depositato, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare della controricorrente relativa alla pretesa consumazione del potere di impugnazione per la precedente notifica di un diverso ricorso, poiché quel primo ricorso non era stato depositato e quindi era divenuto improcedibile, senza che ciò impedisse la successiva impugnazione. Nel merito processuale, tuttavia, i due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano per la prima volta in cassazione una questione di nullità della procedura selettiva non trattata in primo grado né ritualmente devoluta con l'appello. La Corte ha precisato che la rilevabilità d'ufficio della nullità richiede comunque che i fatti costitutivi della nullità emergano dagli atti di causa e siano stati tempestivamente introdotti nel processo; nel caso concreto, la dedotta mancanza di copertura finanziaria e di regolarità contabile era stata allegata solo con note autorizzate in appello, quando le preclusioni assertive e probatorie erano già maturate. Per tale ragione i giudici di merito non avrebbero potuto rilevare d'ufficio la nullità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e con attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del primo ricorso ne determina l'improcedibilità, escludendo che possa dirsi pendente un'impugnazione idonea a precludere la successiva notificazione di un secondo ricorso.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d'ufficio, ma solo se i fatti che la integrano risultino dagli atti di causa e siano stati tempestivamente introdotti nel processo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità della procedura selettiva per contrasto con norme imperative.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato sia per lamentare omessa pronuncia sulla nullità della procedura sia come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa una decisione sul punto perché la questione era processualmente inammissibile.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare poteri officiosi del giudice del lavoro, ma non idoneo a superare le preclusioni sulla tardiva allegazione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell'esito del giudizio, viene dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La nullità di un contratto o di un atto negoziale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma soltanto se i fatti costitutivi della nullità risultano già introdotti nel processo o comunque emergono ex actis; il potere officioso non consente di supplire alla totale mancanza di allegazione tempestiva dei fatti rilevanti.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare per la prima volta una questione di nullità fondata su fatti non dedotti nei gradi di merito e non devoluta con l'appello, neppure invocando in astratto la rilevabilità officiosa della nullità.
  • La rilevabilità d'ufficio opera nel quadro delle preclusioni processuali: la parte interessata deve introdurre tempestivamente i fatti storici posti a fondamento della nullità, mentre il giudice può attingere anche agli elementi risultanti dalle prove acquisite, ma non può costruire la questione su fatti mai entrati nel thema decidendum.
  • Quando un primo ricorso per cassazione non viene depositato, esso diviene improcedibile; la successiva notifica di un secondo ricorso contro la stessa sentenza non è di per sé preclusa se l'improcedibilità del primo non sia stata già dichiarata, e quindi non vi è consumazione del potere di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMansioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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