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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05924/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore scommesse)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2015, emesso nei confronti di un soggetto operante tramite centro di trasmissione dati non collegato al totalizzatore nazionale e qualificato in giudizio come coobbligato solidale. In primo grado l'accertamento era stato accolto solo parzialmente; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise aveva rigettato sia l'appello principale dell'Amministrazione sia quello incidentale della contribuente, ritenendo che per il 2015 dovesse applicarsi il previgente criterio di determinazione dell'imposta di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, e non il nuovo metodo forfettario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, perché la l. n. 208/2015 avrebbe differito al 1° gennaio 2016 l'efficacia del nuovo sistema. L'Agenzia, con unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarizzazione dei soggetti che offrivano scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale, sostenendo che il nuovo criterio forfettario andava applicato già ai soggetti non regolarizzati e che il rinvio al 2016 riguardava soltanto chi avesse aderito alla proroga della procedura di emersione nel 2016; per l'anno 2015, quindi, la base imponibile sarebbe dovuta essere determinata secondo il meccanismo del triplo della media provinciale con aliquota massima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 1, comma 926, l. n. 208/2015 come una proroga generale del termine di decorrenza del nuovo metodo di determinazione dell'imposta unica sulle scommesse, applicabile dal 1° gennaio 2016 a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito alla regolarizzazione o che ne siano decaduti, indipendentemente dal fatto che la loro eventuale regolarizzazione sia avvenuta nel 2016. Per i periodi d'imposta precedenti, incluso il 2015, resta applicabile il criterio di calcolo previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata; il ricorso dell'Amministrazione è stato rigettato. Non emergono ulteriori statuizioni nel testo fornito oltre alla decisione sul merito del motivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 643, l. n. 190/2014

    "a decorrere dal 1° gennaio 2015"; termini di regolarizzazione poi prorogati al 31 gennaio 2016

    norma di emersione e regolarizzazione dei soggetti attivi nel settore scommesse non collegati al totalizzatore nazionale; la disciplina è stata letta in coordinamento con la proroga del 2015.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014

    imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta provinciale; "Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98"

    il nuovo criterio forfettario di determinazione dell'imposta unica si applica ai soggetti non regolarizzati o decaduti dalla regolarizzazione, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 per effetto della proroga normativa.

  • art. 1, comma 926, l. n. 208/2015

    le parole "1º gennaio 2015" sono sostituite con "1º gennaio 2016"

    la disposizione è stata qualificata come proroga generale della decorrenza del nuovo metodo di calcolo dell'imposta unica, con efficacia per tutti i soggetti interessati.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011

    determinazione induttiva della base imponibile usando la raccolta media della provincia; applicazione dell'aliquota massima

    continua ad applicarsi per i periodi d'imposta anteriori al 2016, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504/1998

    aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa

    richiamata come parametro per il calcolo dell'imposta unica nel nuovo sistema forfettario.

  • art. 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989

    richiamata come disciplina penale che resta ferma per i soggetti non regolarizzati o decaduti.

  • artt. 1, commi 643-645, l. n. 190/2014

    complesso normativo volto a regolare ed emersionare i centri di trasmissione dati e a disciplinare gli effetti della mancata adesione alla regolarizzazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • artt. 10, 11 e 15 delle Preleggi

    richiamati come parametri interpretativi e di coordinamento delle norme temporali, ma non autonomamente decisivi.

  • art. 3, l. n. 212/2000

    richiamato nel motivo, senza che il testo fornisca una specifica applicazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando una legge successiva proroga al futuro la decorrenza di un nuovo criterio impositivo, la proroga opera in via generale per tutti i soggetti destinati a rientrare nella nuova disciplina, salvo una diversa e chiara limitazione testuale.
  • Se il legislatore sposta in avanti la data di efficacia di una disciplina sostitutiva, per i periodi d'imposta anteriori continua ad applicarsi il regime previgente, anche nei confronti dei soggetti che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il criterio del triplo della media provinciale con aliquota massima costituisce il metodo forfettario speciale introdotto dalla legge di stabilità 2015, ma la sua applicazione è differita al 1° gennaio 2016 dalla successiva legge di stabilità 2016.
  • L'interpretazione delle disposizioni fiscali deve avvenire in coordinamento sistematico tra norma introduttiva, norma transitoria/prorogatoria e disciplina previgente, evitando letture che limitino la proroga a categorie di soggetti non espressamente indicate dal testo.
  • Nei giudizi tributari di legittimità, la violazione di legge può essere censurata solo se il giudice di merito abbia effettivamente disapplicato o erroneamente coordinato le norme sostanziali rilevanti; se invece la soluzione adottata è conforme alla corretta lettura sistematica della disciplina, il ricorso va respinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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