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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23015/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino della Sierra Leone aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Paese d'origine per il timore di essere costretto a subire i riti di iniziazione della setta segreta Poro, alla quale il padre defunto apparteneva e rispetto alla quale egli aveva rifiutato di subentrare. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto, ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione, anche alla luce della situazione della Sierra Leone. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e degli artt. 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi su sistema giudiziario, carcerario e corruzione delle forze di polizia, nonché l'erronea valutazione di inattendibilità del racconto e la mancata considerazione della sua integrazione in Italia e della situazione del Paese di origine. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione della disciplina sulla protezione umanitaria, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la sua vulnerabilità e procedere alla comparazione tra integrazione in Italia e condizioni dei diritti umani nel Paese d'origine, a prescindere dalla credibilità della vicenda personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la ratio decidendi, osservando che, una volta accertata l'inattendibilità della vicenda personale posta a fondamento del rischio, non vi era obbligo di attivare ulteriori approfondimenti istruttori officiosi; inoltre la Corte d'appello aveva comunque motivatamente escluso, sulla base di fonti informative, la sussistenza in Sierra Leone di un conflitto armato o di violenza indiscriminata. È stato parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva indicato specifici elementi allegati nei giudizi di merito idonei a dimostrare una condizione individuale di vulnerabilità né fatti concreti a sostegno di una effettiva integrazione sociale in Italia; le deduzioni svolte erano generiche e astratte. Le spese non sono state poste a carico del Ministero per mancata attività difensiva, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato quale parametro sui criteri di credibilità e sulla valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda di protezione; la Corte rileva che la censura non si confronta con la motivata valutazione di inattendibilità resa dal giudice di merito.

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato in relazione ai poteri doveri istruttori officiosi del giudice, che non devono essere attivati quando la vicenda personale posta a fondamento del rischio è stata giudicata inattendibile.

  • art. 27 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato nel primo motivo per denunciare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; la Corte ne esclude la violazione per difetto di specificità della censura.

  • art. 14 lett. a) e b) d.lgs. n. 251/2007

    La Corte richiama il principio per cui, accertata l'inattendibilità del racconto, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria neppure ai fini della protezione sussidiaria fondata sul rischio di danno grave.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la rubrica formale del primo motivo, ma la Corte rileva che le censure sono generiche e non si confrontano con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la rubrica formale del secondo motivo; la Corte osserva che non è dedotto un fatto decisivo specifico realmente trascurato dal giudice di merito.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato in relazione alla protezione umanitaria, da scrutinare secondo la disciplina vigente al momento della domanda.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come base normativa della protezione umanitaria, da applicare ratione temporis alla domanda proposta prima della riforma del 2018.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come ulteriore norma rilevante per la tutela umanitaria e il divieto di respingimento verso situazioni pregiudizievoli.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria dedotta integrazione e della necessità di bilanciamento, ma le allegazioni sono considerate generiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di protezione internazionale, la censura sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione di inattendibilità del racconto resa dal giudice di merito e se si limita a contestazioni generiche.
  • Quando la vicenda personale posta a fondamento del rischio è stata ritenuta non credibile, non sussiste un obbligo automatico di ulteriori approfondimenti istruttori officiosi ai fini della protezione sussidiaria.
  • L'accertamento della presenza o meno di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato nel Paese di origine è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La protezione umanitaria deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della domanda, ma il richiedente deve allegare e dimostrare specifici elementi individualizzanti di vulnerabilità e una concreta integrazione in Italia; allegazioni generiche sulla situazione del Paese di origine non sono sufficienti.
  • La mera affermazione di integrazione sociale in Italia o il richiamo astratto ai diritti umani nel Paese di origine non bastano a fondare il diritto alla protezione umanitaria in assenza di fatti specifici dedotti nei giudizi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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