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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06240/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, emessi a seguito di verifica e processo verbale di constatazione, con i quali venivano disconosciuti costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e la correlata detrazione IVA, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Il socio aveva a sua volta impugnato due avvisi concernenti il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione degli artt. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. 917/1986 e 53 Cost., sostenendo che l'accertamento fosse stato condotto con metodo induttivo e non avesse considerato i costi e la loro deduzione ai fini delle imposte dirette e del reddito da partecipazione; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 10 e 7 d.lgs. 546/1992, per omessa censura dell'asserita mancata allegazione all'atto impositivo delle dichiarazioni di terzo da cui provenivano PVC e avvisi. La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché estraneo alla ratio decidendi, essendo la decisione fondata sull'indeducibilità di costi relativi a fatture oggettivamente inesistenti e non su un accertamento induttivo di maggiori ricavi; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato, poiché risultava accertato nei gradi di merito che il PVC fosse stato notificato con i relativi allegati e che il contribuente fosse stato posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva una censura nuova e non coerente con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo perché contrastava un accertamento di fatto già compiuto nei gradi di merito sulla consegna del PVC corredato dagli allegati e sulla conoscibilità degli atti richiamati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale, ma la censura viene ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non colpisce la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione processuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato.

  • art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte non ne afferma una regola autonoma, ma rileva che la censura relativa alla deducibilità dei costi non è pertinente rispetto alla decisione impugnata, basata sull'indeducibilità di costi riferiti a fatture oggettivamente inesistenti.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla pretesa impositiva, ma la Corte non accoglie la censura perché estranea alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la questione dell'allegazione degli atti era già stata accertata nei gradi di merito.

  • artt. 10 e 7, commi 1 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati per sostenere la violazione degli obblighi processuali e di allegazione, ma la censura è respinta perché il PVC risultava notificato con allegati e la pretesa era conoscibile dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere specifica e deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze nuove o non tracciate nella motivazione della decisione di merito.
  • Non è deducibile in cassazione una questione che presupponga un diverso fatto storico rispetto a quello accertato dal giudice di merito, se il ricorrente non censura in modo puntuale l'accertamento compiuto.
  • In materia tributaria, l'avviso di accertamento è legittimo quando richiama un PVC che, a sua volta, faccia riferimento a documenti conosciuti, posseduti o agevolmente conoscibili dal contribuente, specie se il PVC è stato notificato con i relativi allegati.
  • La contestazione sulla mancata allegazione di atti o documenti presuppone che il ricorrente dimostri in modo specifico l'effettiva omissione e l'incidenza concreta di tale omissione sul diritto di difesa; se risulta la consegna del PVC corredato di allegati, la doglianza è infondata.
  • Quando la decisione di merito fonda il recupero fiscale sull'indeducibilità di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, è inconferente censurare l'accertamento come se fosse un semplice accertamento induttivo di maggiori ricavi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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