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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11733/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente impugnava la rettifica della graduatoria definitiva dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra di ruolo per la classe di concorso AJ55 (pianoforte) presso un liceo musicale, rettifica disposta dall'Ufficio scolastico regionale della Liguria dopo reclamo della controinteressata. In graduatoria provvisoria il posto era stato attribuito al ricorrente, che sosteneva di avere un punteggio superiore rispetto all'altra candidata; l'amministrazione aveva invece assegnato il posto alla controinteressata ritenendo prevalente un maggior anno di servizio. Il ricorrente sosteneva che la controinteressata non avesse maturato il servizio utile richiesto e che, comunque, dovesse prevalere il punteggio derivante dalle tabelle contrattuali. In cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 5, commi 3, 4 e 5, del c.c.n.i. sulla mobilità del personale docente, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il comma 5 nonostante mancassero i presupposti della disponibilità del posto nell'a.s. 2018/2019; 2) omesso esame di un punto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato le censure relative all'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe imposto il raddoppio delle ore di primo strumento nei licei musicali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza era costruita come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. su una fonte contrattuale integrativa (c.c.n.i.), per la quale il sindacato di legittimità non opera come per i contratti collettivi nazionali di lavoro, ma soltanto nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la questione relativa alla sentenza del Consiglio di Stato non risultava trattata nella decisione impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare quando e dove l'avesse dedotta nei gradi di merito; inoltre la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge non è utilizzabile, in relazione a contratti collettivi integrativi/decentrati, come se si trattasse di contratti collettivi nazionali di lavoro; per tali fonti il controllo di legittimità è limitato ai canoni ermeneutici e, nei limiti consentiti, al vizio di motivazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione, di un punto controverso, di argomentazioni difensive o di elementi istruttori.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato per distinguere i contratti collettivi nazionali di lavoro dai contratti integrativi non approvati nelle forme previste dal decreto.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    È evocato per sottolineare che ai contratti integrativi non si applica il particolare regime di pubblicità previsto per i contratti collettivi nazionali.

  • art. 5, commi 3, 4 e 5, c.c.n.i. mobilità personale docente, educativo e ATA 6 marzo 2019

    Costituisce la fonte negoziale invocata dal ricorrente per contestare il criterio di rettifica della graduatoria e il riconoscimento del servizio utile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione dei contratti collettivi integrativi o decentrati non può essere dedotta in cassazione come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei medesimi termini previsti per i contratti collettivi nazionali; il controllo di legittimità resta circoscritto alla violazione dei canoni ermeneutici e ai limiti del vizio motivazionale.
  • In sede di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile per contestare questioni giuridiche, argomentazioni difensive, valutazioni probatorie o il complesso del materiale di causa.
  • La censura che introduca in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente di averla già prospettata nel giudizio di merito, con onere di autosufficienza del ricorso.
  • Quando il ricorso pretende di fondarsi su una precedente decisione amministrativa o giurisdizionale, occorre chiarire se essa sia invocata come giudicato da ottemperare oppure come mero precedente argomentativo; in difetto, la doglianza non è adeguatamente scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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