Cassazione Civile, Sentenza n. 28563/2020 del 15/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, nel giudizio relativo ad un avviso di accertamento ICI per l'anno 2002 su aree demaniali concesse nel porto di Genova, aveva ritenuto legittimo l'accertamento per le aree coperte e non dovuta l'ICI per le aree scoperte. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, questioni relative alla rilevabilità d'ufficio della decadenza triennale, alla legittimità dell'accertamento basato su rendita provvisoria, alla tassabilità delle aree scoperte in concessione, all'onere della prova sull'esenzione, nonché all'applicabilità delle sanzioni per omesso versamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse del Comune (la questione della decadenza era già risultata favorevole al Comune). Ha invece accolto gli altri motivi del ricorso principale: ha confermato che, a seguito della modifica normativa (legge n. 388/2000), il concessionario è soggetto passivo ICI e soggetto anche agli obblighi formali; il Comune poteva procedere a liquidazione e accertamento sulla base di una rendita provvisoria nel caso di inerzia del concessionario e non era tenuto a richiedere preventivamente l'attribuzione della rendita all'Agenzia del Territorio; le aree scoperte sono assoggettabili a ICI se presentano autonomia funzionale/reddituale o sono indispensabili per l'attività del concessionario; le sanzioni per omesso versamento sono applicabili se è dimostrabile almeno colpa del contribuente, che è emersa nel caso per la reiterata inerzia del Consorzio. Il ricorso introduttivo del Consorzio e il ricorso incidentale sono stati rigettati (il ricorso incidentale inoltre contiene un motivo inammissibile per novità). La Corte ha disposto compensazione delle spese del giudizio di merito e ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese di cassazione
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11
Consente al Comune di liquidare l'imposta anche in assenza di rendita catastale del contribuente: il Comune può determinare l'imposta in via presuntiva e procedere all'accertamento quando il contribuente omette il classamento
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59
Attribuisce ai comuni il potere di determinare aspetti dell'imposta, incluso il termine di decadenza per l'accertamento; legittima la delibera comunale che ha fissato un termine quinquennale per l'esercizio dell'azione accertativa, purché non applicata retroattivamente
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3
Ha disposto che, in caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario (effetto sulla tassazione e sugli obblighi formali a decorrere dall'entrata in vigore)
L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 161 e 175
Rilevanti per la disciplina dei termini di decadenza: la Corte ha escluso l'applicabilità retroattiva del termine quinquennale introdotto dalla finanzaria e ha confermato la legittimità dell'esercizio del potere comunale ai sensi dell'art. 59 fino alla sua formale abrogazione
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 5
Stabilisce che per le violazioni tributarie la responsabilità è personale e richiede l'elemento soggettivo almeno colposo; la Corte ha ritenuto applicabili le sanzioni se ricorre la colpa del contribuente
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Riferita in relazione a principi dello Statuto del contribuente; la Corte ha valutato compatibilità delle determinazioni comunali e dei termini con i principi di certezza e non retroattività
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 c.p.c.
Art. 112 richiamato in tema di interesse ad impugnare; art. 360 comma 1 indicato per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto)
Richiamato dalle parti in relazione all'onere probatorio sulle domande relative alla rendita/categoria catastale; la Corte ha ritenuto che l'onere della prova dell'esenzione o dell'autonomia funzionale grava sul contribuente che deduce l'esenzione, mentre l'ente può legittimamente accertare in via presuntiva in caso di inerzia
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, art. 5 e art. 7
Art. 3 e successive modifiche regolano i presupposti di imponibilità; art. 5 e art. 7 concernono classificazione catastale ed esenzioni: la Corte ha affermato che le aree scoperte non rientrano automaticamente nella categoria E/esenti se possiedono autonomia funzionale o sono indispensabili all'attività del concessionario
Massime di principio
- Il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo ICI e, dal 2001 in avanti, ha anche obblighi formali: l'inerzia del concessionario legittima l'intervento del Comune per determinare e liquidare l'imposta in via presuntiva
- Il Comune può procedere ad accertamento basato su una rendita provvisoria senza dover preventivamente ottenere l'attribuzione della rendita dall'Agenzia del Territorio quando il contribuente omette l'adempimento richiesto
- Le aree demaniali scoperte in concessione non sono automaticamente esenti: sono imponibili se costituiscono un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito, o se sono indispensabili per lo svolgimento dell'attività commerciale del concessionario
- L'onere della prova dell'esenzione o della non autonomicità funzionale grava sul contribuente che invoca l'esenzione; la mancanza di prova può portare alla conferma dell'accertamento
- Le sanzioni per omesso versamento richiedono, per l'applicazione, almeno un elemento di colpa del contribuente (negligenza, imperizia o inosservanza degli obblighi): comportamenti reiterati di inerzia possono integrare tale colpa
- In cassazione non possono essere sollevate questioni nuove di fatto non trattate in appello: le censure devono essere già rientrate nel thema decidendum del giudizio di merito
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