Cassazione Civile, Sentenza n. 28566/2020 del 15/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia confermando accertamenti basati su indagini bancarie (somma di versamenti e prelevamenti non giustificati) per gli anni 2003-2007. Il ricorrente contestava l'uso della somma dei movimenti bancari come base per l'accertamento del reddito, deducendo insufficiente motivazione e violazione dell'art. 32 d.P.R. n.600/1973, soprattutto in relazione alla possibilità di considerare come imponibili sia i versamenti sia i prelevamenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per il riesame di merito e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228/2014, la presunzione fondata sui prelevamenti non opera nei confronti dei lavoratori autonomi/professionisti (quindi i prelevamenti non possono automaticamente essere trasformati in ricavo imponibile per il professionista), mentre resta operativa la presunzione con riferimento ai versamenti sul conto corrente; il giudice di merito dovrà riesaminare le prove e la perizia tecnica alla luce di tale principio
Norme richiamate
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo
Historicamente la norma poneva una presunzione basata su versamenti e prelevamenti bancari per determinare redditi non dichiarati; la Corte di cassazione qui interpreta che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.228/2014, per i lavoratori autonomi/professionisti la presunzione sui prelevamenti non opera più, mentre resta ferma la presunzione relativa ai versamenti
Sentenza Corte costituzionale 24 settembre 2014, n. 228
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo dell'art. 32, comma 1, n.2) del d.P.R. n.600/1973 nella parte in cui equiparava prelevamenti e versamenti per i lavoratori autonomi, escludendo l'automatica presunzione che i prelevamenti siano destinati all'attività professionale e produttivi di reddito
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Norme invocate nel ricorso per cassazione: n.3 (violazione di legge/falsa applicazione di norme) e n.5 (insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia); la Corte ha ritenuto fondate le doglianze nella misura in cui la C.T.R. non aveva applicato correttamente il principio costituzionale sui prelevamenti e ha disposto il rinvio per nuovo esame
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari su lavoratori autonomi/professionisti la presunzione legale opera con riferimento ai versamenti sul conto corrente: il contribuente è onerato di dimostrare analiticamente l'estraneità di tali versamenti ai fatti imponibili
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.228/2014, non può più presumersi automaticamente che i prelevamenti dal conto corrente di un professionista siano destinati all'attività professionale e producano reddito imponibile; per i prelevamenti è necessaria una prova specifica
- Le perizie tecniche di parte possono essere utili ma non sono di per sé decisive per superare la presunzione: il giudice deve valutare analiticamente la documentazione probatoria alla luce del principio sulla distinzione versamenti/prelevamenti
- Se il giudice di merito non applica o non tiene conto degli effetti di una pronuncia costituzionale rilevante, la decisione può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame
- Occorre distinguere attività d'impresa e attività di lavoro autonomo: per imprenditori le presunzioni sui movimenti bancari possono conservare diversa portata rispetto ai professionisti; in ogni caso l'onere probatorio e la valutazione concreta dei movimenti restano centrali
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