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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28565/2020 del 15/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 che recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA per maggiori ricavi e costi non inerenti sulla base di differenze inventariali: la società aveva dichiarato rimanenze per 160.750,00 Euro mentre l'inventario fisico dimostrava un valore complessivo di 50.496,25 Euro; l'Ufficio ha ritenuto la merce venduta in evasione e ha determinato maggiori ricavi (206.175,00 Euro) e variazioni di costi. In Cassazione la ricorrente deduceva (i) omessa motivazione sul metodo induttivo adottato, (ii) omessa pronuncia su specifiche eccezioni processuali e violazione dell'art.115 c.p.c., (iii) violazione delle norme tributarie (art.39 DPR 600/1973 e connessi) per aver applicato il metodo induttivo nonostante una contabilità formalmente regolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili alla luce della nuova formulazione dell'art.360 c.p.c. (n.5) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, che limita il sindacato di cassazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che le differenze inventariali e le irregolarità rilevate giustificavano l'accertamento con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art.39 DPR 600/1973 e correlati. Nessuna condanna per spese processuali in favore dell'Agenzia per assenza di attività difensiva; è stata comunque rilevata la sussistenza dell'obbligo per la ricorrente di versare il contributo previsto dall'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)

    La Corte ha richiamato la nuova formulazione del n.5 (introdotta dal d.l. 22/6/2012 n.83 conv. L.7/8/2012 n.134): il vizio rilevabile in cassazione è ora l'omesso esame di un fatto storico, non la mera critica sulla logica o sufficienza della motivazione; perciò i motivi che vertono sulla logicità della motivazione risultano spesso inammissibili se non indicano il fatto storico omesso e la sua decisività.

  • d.l. 22 giugno 2012 n.83, conv. L. 7 agosto 2012 n.134

    Norma che ha modificato l'art.360 c.p.c.; applicata per stabilire i limiti del sindacato di cassazione sulla motivazione delle sentenze impugnate.

  • art. 39 D.P.R. 29/9/1973 n.600

    La Corte ha confermato l'orientamento che consente all'Amministrazione finanziaria, quando le scritture contabili risultino inattendibili (incomplete, false o inesatte), di procedere ad accertamento con metodo analitico-extracontabile o induttivo. Se le carenze sono parziali si possono integrare con presunzioni semplici; se sono tali da inficiare l'attendibilità complessiva, si può prescindere dalle scritture e determinare l'imponibile sulla base di elementi indiziari.

  • art. 55, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Riferimento normativo per l'uso del metodo induttivo ai fini delle imposte indirette (IVA), richiamato dalla giurisprudenza insieme all'art.39 DPR 600/1973 quale base per il ricorso a stime induttive.

  • artt. 2727 e 2729 cod. civ.

    Norme sul valore probatorio delle presunzioni: la Corte distingue tra presunzioni idonee a costituire prova (più rigorose) e semplici presunzioni utilizzabili per integrare lacune contabili quando le scritture restano complessivamente attendibili.

  • art. 112 e art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamate nella discussione processuale: l'omessa pronuncia da parte del giudice d'appello sussiste solo se manca totalmente l'esame di una censura; nel caso di specie i giudici di appello hanno adottato una diversa ricostruzione logico-giuridica, quindi non c'è omissione di statuizione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla L. n.228/2012)

    Previsione sul contributo unificato aggiuntivo in Cassazione: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo a carico della ricorrente.

  • Norme invocate dalla ricorrente: D.P.R. 600/1973 art.39 comma 2 lett. d), d.l. 30/08/1993 n.331 (art.62-bis e 62-sexies), legge 28/12/1995 n.54 art.3

    Queste disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare; la Corte non ha ritenuto provata l'attendibilità delle scritture contabili e ha respinto tale censura.

Massime di principio

  • Se dalle scritture contabili emergono irregolarità rilevanti (es. grosse differenze inventariali rispetto al bilancio) l'Amministrazione finanziaria è legittimata a utilizzare metodi analitico-extracontabili o induttivi per la determinazione del reddito o delle operazioni imponibili.
  • Quando le carenze contabili sono parziali e non inficiano l'attendibilità complessiva delle scritture, l'Ufficio deve preferibilmente integrare i dati mediante presunzioni semplici; solo se le scritture sono complessivamente inattendibili è ammesso prescindere totalmente dalle stesse.
  • In Cassazione, dopo la riforma dell'art.360 c.p.c., i motivi fondati su omessa o insufficiente motivazione sono spesso inammissibili se non indicano un 'fatto storico' omesso e la sua decisività, con puntuale riferimento testuale agli atti; le critiche generiche alla logica della motivazione non basta ciò rende il motivo inammissibile.
  • La censura per omessa pronuncia del giudice d'appello richiede che la specifica questione sia stata del tutto ignorata; non scatta quando il giudice d'appello adotta una diversa ricostruzione logico-giuridica delle questioni.
  • In caso di ricorso in Cassazione rigettato possono essere applicati oneri supplementari come il contributo unificato aggiuntivo; occorre valutare il rischio di tali oneri prima di proporre il gravame.

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