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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25711/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato a una procedura di mobilità volontaria bandita il 18 marzo 2016 dall’azienda sanitaria di destinazione per trasferirsi dall’azienda sanitaria di provenienza. Quest’ultima non aveva rilasciato il nulla osta e, nel 2018, il lavoratore era stato dichiarato decaduto dalla procedura. In primo grado il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda diretta ad accertare il diritto al trasferimento e l’illegittimità del diniego; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2401/2022 pubblicata il 21 giugno 2022, aveva accolto l’appello dell’azienda di destinazione, respinto la domanda originaria e rigettato l’appello incidentale del lavoratore. La Corte d’appello aveva ritenuto necessario il consenso del lavoratore e di entrambe le amministrazioni e giudicato ragionevole il diniego, motivato dalla carenza di personale infermieristico nel presidio di provenienza e dall’esigenza di garantirvi i livelli minimi di assistenza. Il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello considerato tardive e non utilizzato allegazioni e documenti prodotti nel giudizio cautelare e poi acquisiti al merito su autorizzazione del giudice; 2) violazione delle norme processuali per avere escluso allegazioni successive al ricorso introduttivo, benché l’appellante avesse chiesto l’estromissione soltanto di quelle anteriori; 3) violazione delle norme processuali, dell’art. 30 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e della contrattazione collettiva, sostenendo che la mobilità volontaria non richiedesse più il nulla osta dell’amministrazione di provenienza e attribuisse al dipendente un diritto al trasferimento; 4) violazione delle regole sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme del rito del lavoro, censurando il rigetto dell’appello incidentale e sostenendo che la modifica della domanda fosse stata autorizzata dopo l’accoglimento del reclamo cautelare; 5) violazione dei doveri di correttezza e buona fede, dell’onere della prova, del principio di buon andamento e della disciplina della mobilità, contestando la valutazione di legittimità del diniego; 6) le medesime violazioni, sostenendo che la carenza di personale non fosse ostativa perché il posto avrebbe potuto essere coperto a costo zero da un’altra unità già individuata; 7) violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. per il rigetto della domanda di condanna dell’amministrazione di provenienza per responsabilità processuale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: pur rilevando in astratto che le prove tardive ammesse dal giudice di primo grado restano acquisite al processo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la decisività dei documenti non esaminati né collegato specificamente ciascun documento a un possibile diverso esito; gli atti indicati non scalfivano la valutazione di ragionevolezza del diniego per carenza di personale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alle dedotte violazioni processuali non sviluppate e infondato nel resto: per la procedura del 2016 e per la decadenza del 2018 era necessario l’assenso dell’amministrazione di provenienza; l’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 non attribuisce al singolo un diritto al trasferimento e la novella del 2021 non è applicabile retroattivamente. La previsione dell’art. 19 del CCNL integrativo del 2001, nella parte in cui sostituiva il nulla osta non concesso entro dieci giorni con il preavviso, non poteva prevalere sulla disciplina legale; l’art. 52 del CCNL del 2018 era comunque successivo e manteneva il requisito del nulla osta, consentendo soltanto di partecipare alla procedura senza averlo già ottenuto. Il quarto motivo è stato rigettato: l’ordinanza cautelare era stata assorbita dalla sentenza di merito e l’accoglimento dell’appello principale, fondato su ragioni idonee a confutare anche l’appello incidentale, non imponeva un’ulteriore pronuncia su quest’ultimo. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’adeguatezza delle ragioni del diniego, senza denunciare un vizio motivazionale rilevante o l’omesso esame di un fatto decisivo. Il settimo motivo è stato rigettato, poiché il rigetto della domanda di responsabilità processuale dell’amministrazione conseguiva all’accoglimento dell’appello principale. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’azienda sanitaria controricorrente euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’azienda sanitaria rimasta intimata. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    In astratto, dunque, viene meno ai doveri posti dall’art. 115 c.p.c. il giudice d’appello, il quale si rifiuti di utilizzare i documenti che una delle parti abbia prodotto oltre il termine previsto dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e che siano stati tuttavia ammessi dal giudice di primo grado, per il solo fatto della loro produzione oltre i termini delle preclusioni iniziali.

    Nel rito del lavoro, i documenti prodotti oltre le preclusioni ma ammessi dal giudice di primo grado restano acquisiti al processo; il giudice d’appello non può rifiutarne l’utilizzo per il solo ritardo della produzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Trattandosi tuttavia di un vizio che attiene alla violazione delle norme processuali e che dunque è riportabile all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., affinché esso possa portare alla nullità della sentenza impugnata è necessario che abbia anche i caratteri della decisività, deve cioè incidere con certezza o con elevato grado di probabilità sul contenuto della decisione, arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.

    La violazione processuale denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. determina la nullità della sentenza solo se è decisiva, ossia se ha inciso o è altamente probabile che abbia inciso sul contenuto della decisione e ha arrecato un pregiudizio effettivo.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    All’epoca dell’avviso pubblicato dalla Asl Na 3 Sud il 18 marzo 2016, l’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 richiedeva, per la mobilità volontaria all’interno delle Pubbliche amministrazioni, oltre alla manifestazione di volontà del lavoratore, l’assenso tanto dell’Amministrazione di appartenenza quanto di quella di destinazione.

    Per la procedura di mobilità volontaria del 2016, il trasferimento richiedeva la volontà del dipendente e l’assenso sia dell’amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione.

  • art. 6, comma 2, terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001

    La norma in parola, infatti, lungi dal fondare un diritto dei lavoratori al trasferimento, impone soltanto alle Amministrazioni di razionalizzare la distribuzione delle risorse umane, attraverso un coordinamento della mobilità con le procedure di reclutamento, sì da evitare di procedere a nuove assunzioni diseconomiche quando sia possibile coprire eventuali carenze di personale mediante procedure di trasferimento.

    La disposizione impone alle amministrazioni di coordinare mobilità e reclutamento per razionalizzare le risorse, ma non attribuisce al singolo dipendente un diritto al trasferimento indipendente dalle procedure previste.

  • art. 30, comma 2.2, d.lgs. n. 165/2001

    La norma del contratto collettivo finisce dunque con il porsi in contrasto con la norma contenuta nella fonte legale. Pertanto, come del resto osservato dalla sentenza impugnata sia pur fugacemente (all’inizio di pag. 5), la norma del contratto collettivo non può trovare applicazione nei termini voluti dal ricorrente, stante la previsione contenuta nel comma 2.2. dell’art. 30, secondo la quale i contratti collettivi nazionali possono integrare le disposizioni dei commi 1 e 2, ma non porsi in contrasto con esse, a pena di nullità.

    La contrattazione collettiva può integrare, ma non derogare in contrasto, la disciplina legale della mobilità; è quindi inefficace la previsione collettiva che svuoti il requisito legale dell’assenso dell’amministrazione di provenienza.

  • art. 19 CCNL integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001

    L’art. 19 effettivamente prevede, al comma 2, che il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, sia sostituito dal preavviso di un mese. Sennonché, tale previsione pattizia, in astratto applicabile ratione temporis alla procedura di mobilità avviata dalla Asl Na 3 (l’avviso di mobilità è del 2016, mentre il nuovo CCNL è entrato in vigore nel maggio del 2018), determina un sostanziale svuotamento del requisito del previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza, previsto all’epoca dall’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    La previsione che sostituisce il nulla osta non rilasciato entro dieci giorni con un preavviso di un mese non può essere applicata quando svuota il requisito dell’assenso richiesto dalla disciplina legale vigente.

  • art. 52 CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018

    Al contrario, l’art. 52 - oltre a essere significativamente intitolato “Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale”, con l’evidente intento di rispettare i limiti posti alla contrattazione collettiva dal citato comma 2.2. dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - prevede espressamente il requisito del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, limitandosi a consentire al lavoratore di partecipare al bando anche senza aver ottenuto il nulla osta preventivamente; inoltre, al comma 3, prevede l’espressa disapplicazione dell’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001, essendo evidentemente dubbia la sua compatibilità con la normativa di rango primario vigente all’epoca.

    La norma consente la partecipazione alla procedura anche senza il previo rilascio del nulla osta, ma non elimina il requisito dell’assenso dell’amministrazione di provenienza per il trasferimento.

  • artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

    la Corte d’appello ha valutato ragionevole la condotta della ASL Napoli 2 Nord, la quale aveva manifestato la propria opposizione al trasferimento sulla base della carenza di personale infermieristico presso l’ospedale di appartenenza dell’Alfano e della necessità di garantire i livelli minimi di assistenza di quel presidio.

    Nel quadro della mobilità volontaria, il diniego dell’amministrazione di provenienza va valutato alla luce della buona fede e della correttezza; nel caso concreto è stato ritenuto giustificato da esigenze organizzative e di continuità dei livelli minimi di assistenza.

  • art. 88 c.p.c.

    Il motivo è infondato, poiché è evidente che il rigetto del motivo d’appello incidentale concernente la presunta responsabilità processuale della Asl è una conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale.

    Nel caso deciso, la domanda relativa alla responsabilità processuale dell’amministrazione non poteva essere accolta una volta venuto meno, per effetto dell’accoglimento dell’appello principale, il presupposto su cui l’appello incidentale era fondato.

  • art. 96 c.p.c.

    Il motivo è infondato, poiché è evidente che il rigetto del motivo d’appello incidentale concernente la presunta responsabilità processuale della Asl è una conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale.

    La domanda di condanna per responsabilità processuale è stata respinta quale conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale che aveva escluso la fondatezza della pretesa sostanziale del lavoratore.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, i mezzi di prova prodotti oltre le preclusioni e ammessi dal giudice di primo grado restano acquisiti al processo; il giudice d’appello non può escluderli per il solo fatto della tardività originaria della produzione, salvo che ricorrano specifiche ragioni processuali dedotte con l’impugnazione.
  • La denuncia di una violazione processuale in cassazione richiede che il ricorrente indichi in modo specifico la decisività dell’errore e il pregiudizio effettivo: occorre spiegare come l’utilizzo della prova o dell’atto contestato avrebbe potuto condurre, con certezza o elevata probabilità, a una decisione diversa.
  • La mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina applicabile a una procedura avviata nel 2016 e conclusa nel 2018, richiedeva l’assenso del dipendente, dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione; il dipendente vantava, di regola, un interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura e non un diritto soggettivo al trasferimento, salvo condizioni più favorevoli previste dal bando.
  • La previsione dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 che impone di coordinare mobilità e reclutamento mira alla razionalizzazione delle risorse pubbliche, ma non attribuisce al singolo lavoratore un diritto al trasferimento né elimina il requisito dell’assenso dell’amministrazione di provenienza.
  • Una modifica normativa successiva non disciplina una procedura di mobilità già avviata e una condotta amministrativa già tenuta prima della sua entrata in vigore, quando la decisione riguarda la legittimità di quella specifica procedura.
  • La contrattazione collettiva può integrare la disciplina legale della mobilità, ma non può introdurre una regola che svuoti o contraddica il requisito dell’assenso dell’amministrazione di provenienza stabilito dalla legge.
  • Il diniego dell’amministrazione di provenienza può essere ritenuto conforme a buona fede e correttezza quando sia fondato su esigenze organizzative concrete, quali la carenza di personale e la necessità di assicurare i livelli minimi di assistenza; contestare tale valutazione di fatto non consente, di per sé, di ottenere una nuova ponderazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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