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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25679/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava i contributi dovuti alla Gestione separata INPS sui redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2009. La Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio dopo l’ordinanza di cassazione n. 5705/2021, aveva respinto le domande del contribuente, salvo riconoscere che la sanzione andava determinata secondo la disciplina dell’omissione contributiva e non dell’evasione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse contraddittoria e in contrasto con il giudicato interno perché qualificava come dolosa la mancata compilazione del quadro RR per escludere la prescrizione, pur applicando le sanzioni previste per l’omissione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c. per asserito superamento dei limiti del giudizio di rinvio; con il terzo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; con il quarto ha censurato l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2935 c.c., negando che la sola omessa compilazione del quadro RR integrasse un occultamento doloso dell’obbligazione. L’INPS ha eccepito che il ricorso fosse comunque infondato perché il termine di prescrizione, decorrente dalla scadenza del pagamento, era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 e l’avviso bonario interruttivo era stato ricevuto il 3 luglio 2015.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha ritenuto che la prescrizione dei contributi relativi al 2009 decorresse dal termine di pagamento differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010; l’avviso bonario era stato ricevuto il 3 luglio 2015, prima del compimento del quinquennio, che sarebbe maturato il 6 luglio 2015. Il d.P.C.M., emanato in attuazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997, è stato considerato fonte normativa e rilevante per individuare il termine di decorrenza; ai fini del differimento conta lo svolgimento di un’attività economica per la quale siano stati elaborati studi di settore, non l’effettiva sottoposizione del singolo professionista ai relativi parametri fiscali. La Corte ha quindi ritenuto non necessario fondare il rigetto sulla sospensione della prescrizione per occultamento doloso e ha escluso che ricorresse la condotta dolosa prospettata nella motivazione d’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

    La Corte può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme al diritto, anche sostituendo il percorso giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, proprio al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta, oltre che quelle organizzative dell’amministrazione, insomma attribuendo a detto d.P.C.M. funzione integrativa ed attuativa del disposto normativo, nei termini di cui innanzi.

    La norma attribuisce al d.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti tributari e contributivi e gli conferisce funzione integrativa e attuativa; il decreto adottato in base a tale delega ha quindi valenza normativa e può incidere sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    nello specifico, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui […]» debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b)

    Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, il termine per i versamenti considerati è differito al 6 luglio 2010 senza maggiorazione, oppure al periodo successivo indicato con la maggiorazione prevista. Il differimento rileva per individuare la scadenza contributiva da cui decorre la prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    l’individuazione del termine di scadenza per il pagamento della contribuzione

    La decisione individua il dies a quo della prescrizione contributiva nella scadenza del termine per il pagamento dei contributi, considerando anche l’eventuale differimento normativamente disposto. Il testo non offre una proposizione interpretativa autonoma più ampia riferita all’articolo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la prescrizione è stata oggetto di valutazione nel giudizio di merito, resta sub iudice l’intera fattispecie prescrizionale; il giudice di legittimità può quindi scrutinare anche d’ufficio l’individuazione del dies a quo, pur se tale profilo non è stato specificamente censurato nei gradi di merito.
  • Un d.P.C.M. emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997 ha natura normativa e può modificare i termini degli adempimenti contributivi; il differimento così disposto rileva nell’individuazione della scadenza da cui decorre la prescrizione dei contributi.
  • Ai fini del differimento dei termini previsto per i versamenti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività riconducibile a quelle interessate, non l’effettiva sottoposizione del singolo contribuente ai relativi studi.
  • Se l’atto interruttivo della prescrizione è ricevuto prima del compimento del quinquennio calcolato dalla scadenza contributiva, tenuto conto del differimento normativo applicabile, il credito contributivo non è prescritto.
  • Ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la Corte di cassazione rigetta il ricorso correggendo la motivazione quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, anche se la decisione va confermata sulla base di una ragione diversa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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