Cassazione Civile, Ordinanza n. 25677/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito notificato il 4 febbraio 2020 per euro 3.847,13, relativi a contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’anno 2012. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la pretesa per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata l’8 marzo 2022, aveva riformato la decisione e respinto la domanda del contribuente. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’iscrizione alla Gestione separata, contestando la legittimità dell’iscrizione d’ufficio; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando sia la decorrenza del termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del pagamento dei contributi, sia la qualificazione come dolosa dell’omessa compilazione del quadro RR; 3) violazione dell’art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, per l’applicazione delle sanzioni previste per l’evasione anziché di quelle previste per l’omissione, in assenza di dolo; 4) violazione delle norme sull’esenzione contributiva per mancato superamento della soglia di euro 5.000.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo in entrambe le sue articolazioni. Ha stabilito che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il loro pagamento, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha inoltre escluso che la sola mancata compilazione del quadro RR dimostri automaticamente l’occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione: occorre un puntuale accertamento in fatto dell’intenzionalità della condotta e della sua attitudine a rendere impossibile, non soltanto più difficile, l’esercizio del diritto da parte dell’ente. La Corte d’appello aveva dunque applicato erroneamente entrambi i criteri. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.
art. 55 R.D.L. n. 1827/1935
Insomma, come ben esplicato nella pronunzia di questa Corte n. 27950/2018, è chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
Vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
I contributi previdenziali a saldo e in acconto sono versati entro i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; la scadenza così individuata rileva per la decorrenza della prescrizione.
Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento».
L’impossibilità di esercitare il diritto che impedisce la decorrenza della prescrizione deve derivare da una causa giuridica; la difficoltà di fatto nell’accertare il credito non basta.
Insomma, la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a tal fine da parte del debitore, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli, quindi avente rilievo ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. perché idoneo a determinare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede una condotta intenzionale diretta a celare il debito e tale da impedire al creditore di agire, non una semplice difficoltà di accertamento. La mancata compilazione del quadro RR, da sola, non prova automaticamente tale condotta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’accertamento in fatto dell’occultamento doloso spetta al giudice di merito; la relativa valutazione è censurabile in cassazione nei limiti previsti per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2, comma 25, l. n. 335/1995, dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995, in combinato disposto con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. l. n. 111/2011, degli artt. 3 ed 8 d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 22, commi 1 e 3, della l. n. 576/1980, dell’art. 6 del d.m. n. 281/1996, dell’art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata affermato la legittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’avv. Marco Serpilli alla Gestione separata per l’anno 2012.
La disposizione è indicata nel testo come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non decide la specifica censura perché, accolto il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo, che sorge con la produzione del reddito rilevante.
- La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non determina, da sola, l’occultamento doloso del debito contributivo e la conseguente sospensione della prescrizione. È necessario accertare in concreto una condotta intenzionale diretta a celare il debito e idonea a rendere impossibile l’esercizio del diritto da parte del creditore; la mera difficoltà di accertamento, superabile con gli ordinari controlli, non è sufficiente.
- L’ignoranza del titolare circa il fatto generatore del diritto, il dubbio sulla sua esistenza o il ritardo necessario per accertarlo costituiscono ostacoli di fatto e non impediscono la decorrenza della prescrizione, salvo che ricorra una specifica causa legale di sospensione.
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