Cassazione Civile, Ordinanza n. 25675/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Il pensionato aveva chiesto la riliquidazione della pensione in godimento, relativa alla gestione commercianti, applicando la rivalutazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 12, della l. n. 638/1983. Il giudice di primo grado, nella medesima città indicata nel testo, aveva respinto l’eccezione di decadenza e accolto la domanda limitatamente ai ratei maturati nel triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale. La decisione era stata confermata in appello. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, nonché dell’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Sosteneva che la decadenza triennale dovesse applicarsi retroattivamente e che, decorso il termine dal riconoscimento parziale, la domanda giudiziale di riliquidazione fosse inammissibile, con estinzione del diritto e impossibilità di riconoscere qualsiasi rateo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, facendo integrale rinvio alla propria recente pronuncia n. 27116/2025. Ha confermato che la decadenza triennale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nel testo modificato nel 2011, si applica alle riliquidazioni di trattamenti pensionistici già in essere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ma, quando si domanda l’adeguamento o il ricalcolo di prestazioni già parzialmente riconosciute, riguarda soltanto le differenze relative ai ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale. Poiché nel caso concreto la domanda riguardava esclusivamente ratei maturati nel triennio precedente la domanda, la decadenza non impediva la riliquidazione. L’INPS è stato condannato a rifondere al controricorrente le spese, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori indicati in sentenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011
La decadenza triennale si applica anche alle richieste di riliquidazione di pensioni già in essere, a partire dal 6 luglio 2011; per le prestazioni parzialmente riconosciute, essa colpisce soltanto le differenze relative ai ratei maturati prima del triennio che precede la domanda giudiziale.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011
La modifica normativa del 2011 estende la decadenza triennale alle riliquidazioni dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto-legge, il 6 luglio 2011.
art. 7, comma 12, l. n. 638/1983
La disposizione è indicata quale criterio di rivalutazione contributiva richiesto per la riliquidazione della pensione; la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.
Alla motivazione della sopraindicata ordinanza il Collegio si riporta, facendo ad essa integrale rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emersa alcuna ragione di rimeditazione.
La Corte può motivare mediante rinvio integrale alla motivazione di una propria precedente pronuncia quando non ravvisi ragioni per rivederne l’orientamento.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La decadenza triennale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dal 6 luglio 2011.
- Quando la domanda giudiziale mira all’adeguamento o al ricalcolo di una prestazione pensionistica già parzialmente riconosciuta, la decadenza triennale riguarda soltanto le differenze relative ai ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda; non preclude il riconoscimento delle differenze riferite ai ratei maturati nel triennio.
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