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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25676/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il contribuente contestava la pretesa dell’INPS di euro 18.643,17, relativa all’iscrizione d’ufficio alla gestione separata per redditi da lavoro autonomo dell’anno 2012, comunicata con avviso bonario del 12 luglio 2018 e notificata il 30 luglio 2018. Aveva chiesto di accertare l’illegittimità della pretesa e, comunque, la prescrizione dei crediti. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1054/2021 depositata il 10 settembre 2021, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, ritenendo dolosa l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2013, pur essendo stati indicati nel quadro RE i redditi professionali e il codice Ateco dell’attività. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., contestando l’automatismo tra mancata iscrizione alla gestione separata, omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito; sottolineava di avere dichiarato l’attività in un’altra parte della dichiarazione. Con il secondo motivo lamentava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della corretta compilazione del quadro RE, con indicazione dei redditi professionali e del codice Ateco, circostanze incompatibili, secondo la sua prospettazione, con una condotta dolosa. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 116 c.p.c., 2935 e 2941, n. 8, c.c., per travisamento del modello unico 2013. In via subordinata, con il quarto motivo censurava l’applicazione del regime sanzionatorio dell’evasione contributiva anziché di quello dell’omissione, richiamando il d.lgs. n. 218/1997 e l’art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000. Con il quinto motivo, ulteriormente subordinato, denunciava omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità della misura delle sanzioni, asseritamente quantificate oltre il massimo legale previsto per l’evasione.

La decisione

La Cassazione ha accolto, nei limiti della motivazione, i primi tre motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva fondato la qualificazione dolosa sulla sola omissione del quadro RR, reputando irrilevante che i redditi fossero stati indicati nel quadro RE; ciò integra l’automatismo escluso dalla giurisprudenza di legittimità. L’occultamento doloso rilevante ai fini dell’art. 2941, n. 8, c.c. richiede un comportamento intenzionale che renda impossibile al creditore agire, non una mera difficoltà di accertamento superabile con controlli ordinari, e deve essere accertato puntualmente in fatto. L’indicazione dei redditi nella dichiarazione era stata considerata dalla sentenza d’appello, sicché non ricorreva, sotto tale profilo, l’omesso esame del fatto denunciato; la censura è stata comunque accolta nei limiti in cui contestava la sufficienza della sola omissione del quadro RR a dimostrare il dolo. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti da professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR” nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente.

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso non consegue automaticamente alla mancata compilazione del quadro RR. Occorrono una condotta intenzionale diretta a celare l’obbligazione, idonea a impedire al creditore di agire e non soltanto a rendere più difficile l’accertamento, e un puntuale accertamento in fatto del dolo.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti da professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR” nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente.

    Per i contributi dovuti dai professionisti in relazione all’iscrizione alla gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR non prova di per sé l’occultamento doloso del debito; l’eventuale sospensione della prescrizione va verificata secondo i presupposti dell’art. 2941, n. 8, c.c.

Massime di principio

  • La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina, da sola, l’occultamento doloso del debito contributivo rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c.; il dolo deve essere accertato in concreto sulla base di tutti gli elementi pertinenti.
  • L’occultamento doloso che sospende la prescrizione richiede una condotta intenzionalmente diretta a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e idonea a determinare una vera impossibilità di agire; non è sufficiente una difficoltà di accertamento superabile mediante gli ordinari controlli.
  • Quando il contribuente abbia indicato i redditi professionali in altra parte della dichiarazione, tale circostanza non può essere resa irrilevante per il solo fatto che sia stato omesso il quadro RR: il giudice di merito deve valutarla nel complessivo accertamento del coefficiente psicologico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

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